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Servizio in paritarie, ecco tutte le ordinanze: "Valutabile, CCNI va disapplicato"

Continuano le pronunce dei Giudici del Lavoro in merito alla illegittimità della Premessa alle Note Comuni allegate al C.C.N.I. dell´08.04.2016 nella parte in cui non prevede che il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie sia valutabile ai fini della mobilità e quindi anche ai fini della ricostruzione .
Dopo le prime pronunce dei Giudici del Lavoro di Napoli, Caltagirone e Milano dei mesi scorsi arrivano altre pronunce analoghe dai Tribunali di Lecce, Lanciano e Mantova.
Il GdL meneghino (richiamando interamente l´ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Caltagirone) con riferimento al divieto di valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie espresso nelle Note Comuni allegate al C.C.N.I. dell´ 08.04.2016 aveva affermato che "Non possono residuare dubbi quindi circa l´illegittimità, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d´insegnamento svolto negli istituti paritari" (vedi. Trib. Milano, Sez. Lavoro, ord. del 20.07.2016, n. 6202).
Nello stesso senso si era pronunciato anche il Tribunale di Napoli che aveva disapplicato la disposizione di cui alle "Note Comuni" nella parte in cu prevede che, ai fini dei trasferimenti a domanda e d´ufficio del personale docente, non sia valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie, poiché il servizio prestato presso queste ultime deve essere valutato nella stessa misura in cui è valutato quello statale (vedi Trib. Napoli, Sez. Feriale Lavoro, 06.09.2016, n. 17451).
Sulla scorta delle pronunce appena richiamate si sono espressi i Giudici del Lavoro di Lecce e Lanciano e Mantova.
Il Tribunale di Lecce, con l´ordinanza del 4.11.2016, n. 47197, dopo aver richiamato le posizioni assunte della giurisprudenza amministrativa e del lavoro, secondo cui la parificazione dei servizi offerti dagli istituti scolastici pubblici e paritari, avvenuta con la legge n. 62/2000 (c.d. "legge per la parità scolastica") ha comportato una omogeneità degli stessi anche sul piano giuridico ed economico, ha ritenuto illegittima la disposizione contenuta nella Premessa alle "Note Comuni" allegate al C.C.N.I. dell´8.04.2016 che "esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari" (si veda Cons. Stato, n. 1102/2002 e Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, n. 64/2014).
Pertanto, ha ordinato all´Amministrazione scolastica, previa disapplicazione della disposizione contenuta C.C.N.I. dell´8.04.2016, di valutare il servizio prestato dalla ricorrente nell´istituto scolastico paritario in misura uguale a quello prestato presso gli istituti statali; con conseguente modifica della sede di servizio spettante alla stessa sulla base del corretto punteggio di mobilità.
Il Giudice del Lavoro di Lanciano, invece, nell´ordinanza del 04.11.2016, n. 2427, ha rammentato le normative vigenti in materia di parità scolastica ed in particolare l´art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, il quale sancendo che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" , ha disposto una vera e propria equiparazione tra il servizio d´insegnamento prestato presso le scuole statali e quello prestato presso le scuole paritarie.
Successivamente, ha rilevato come la contestata disposizione del C.C.N.I. che esclude la valutazione del servizio paritario si pone in contrasto con la suddetta equiparazione e proprio tale contrasto costituisce il fondamento per la sua disapplicazione da parte del Giudice del Lavoro, in quanto non vi sono ragioni atte a limitare l´efficacia della disciplina vigente in materia di parità scolastica nonché di formazione delle graduatorie.
Così si legge nell´ordinanza in commento: "Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e alla luce dell´art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 la contestata disposizione deve essere disapplicata con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità per l´a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio d´insegnamento svolto in istituto scolastico paritario".
Il Giudice del lavoro di Mantova, con l´ord. n. 505/2016 del 16.11.2016, dopo aver posto a sostegno del suo convincimento ragioni del tutto analoghe a quelle esposte nelle ordinanze sopracitate, ha richiamato integralmente la motivazione dell´ordinanza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 11.07.2016 ( che si colloca come prima pronuncia avente ad oggetto la disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" del C.C.N.L. del 08.04.2016 nella parte in cui prevedono che il servizio prestato presso le scuole paritarie non sia valutabile ai fini della mobilità) considerandola quale valido orientamento giurisprudenziale a cui aderire.
Alla luce di queste ulteriori pronunce, emerge che il modo di procedere del Miur, il quale ha ritenuto valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole statali ai fini dell´immissione in ruolo e non anche ai fini del trasferimento, non è corretto.
Inoltre, si osserva come le argomentazioni addotte dall´Amministrazione Scolastica a sostegno del suo modus operandi, con riferimento all´ attribuzione dei punteggi, non trovano fondamento alcuno se non in una disposizione che continua ad essere disapplicata dai giudici nazionali, ovvero la Premessa alle Note Comuni allegate al C.C.N.I. dell´8.04.2016.
Infatti, a nulla vale la giustificazione, data dal Miur, che la disposizione legislativa di cui all´art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, sopra richiamata, trova applicazione soltanto con riferimento alla formazione delle graduatorie relative all´assunzione del personale docente e non anche a quelle relative ai trasferimenti del personale docente. La menzionata disposizione, invero, ha efficacia tout court e quand´anche la sua efficacia venisse ipoteticamente limitata alla sola formazione delle graduatorie per l´assunzione del personale docente statale, per una ragione che sarebbe logicamente difficile da comprendere, la stessa troverebbe ugualmente applicazione in via analogica, ai sensi dell´art. 12, co. 2 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (come ribadito anche dal GdL di Caltagirone, nell´ordinanza del 11.07.2016, n. 535).
Né tantomeno, alla base della valutazione del servizio paritario ai fini dell´immissione in ruolo e della mancata valutazione dello stesso ai fini del trasferimento, può essere posto il fatto che si tratti di due discipline diverse, così come più volte affermato dal Miur; poiché, tale argomentazione rapportata alla vigente disciplina, che come si è visto trova conferma nelle pronunce dei giudici di merito, sarebbe illogica ed irrazionale. Difatti, per la valutazione del punteggio ai fini del ruolo ed ai fini del trasferimento deve ritenersi applicabile la stessa normativa che è quella dettata dall´ art. 485 del D.Lgs n. 297/1994.
In definitiva, non si può non notare, come ancora una volta le pronunce dei Giudici dimostrano che sono sempre di più i tasselli del maestoso macchinario denominato "buona scuola" che vengono a mancare e che comportano un suo mal funzionamento sempre maggiore, al quale il Ministero sembra non voler porre rimedio.
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In allegato segue testo delle ordinanze.
Redazione*
*Lo Studio rimane a disposizione di quanti intendessero chiedere un parere sulla materia, anche in vista del promuovimento di un eventuale contenzioso. Per ottenere i chiarimenti richiesti, basta inviare una mail all´indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le richieste saranno riscontrate dai legali dello Studio esperti in diritto scolastico senza che ciò comporti alcun impegno per i richiedenti.
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