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Digitalizzazione.. C'è tempo. Rinvio fattura elettronica ma non per tutti

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La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto l'obbligo dal 01/07/2018 di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi in via telematica per le cessioni che riguardano i carburanti.

Per i contribuenti soggetti passivi iva, ai fini della deduzione del costo e detrazione dell'iva è necessario ricevere la fattura in modalità elettronica ed effettuare il pagamento con moneta elettronica. Viene così definitivamente abolita la scheda carburante.

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti otre che ad emettere a chi ne faccia richiesta la fattura elettronica, dovranno procedere con la comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri che derivano da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del 28 maggio 2018, le Agenzie delle Entrate e delle Dogane hanno definito le informazioni da comunicare, nonché i soggetti passivi IVA obbligati e le modalità da seguire, con riferimento alle cessioni effettuate dal 1° luglio 2018. 

Ragionevolmente, qualche ora prima della scadenza, arriva il rinvio dell'obbligo al 01/01/2019.

Per altri 6 mesi ci sarà quindi un 'doppio binario'. Infatti resta la possibilità, per i gestori che si sono organizzati per gestire elettronicamente la fatturazione, di emettere su richiesta o facoltativamente la fattura elettronica.

È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018.

Resta fermo l'obbligo dal 01/07/2018, ai fini della deduzione del costo e detrazione dell'iva da parte di imprese e professionisti, di pagare il carburante con mezzi tracciabili.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 73203/2018 ha chiarito che sono idonei a considerarsi mezzi di pagamento tracciati:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali

- quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo

- addebito diretto;

- bonifico bancario o postale;

- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Il rinvio al 01/01/2019 non si estende, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati con corrispettivi, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma l'esercente dell'impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Restano escluse dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri anche le "prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici".

In particolare come previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica la fatturazione dovrà essere gestita elettronicamente.

Con la circolare n. 8/E del 30 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ne ha chiarito le modalità per l'applicazione.

A tal proposito si riporta un esempio proposto nel documento di prassi:

- se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

La circolare ricorda altresì che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup). 

 

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