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L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede l'esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino ad euro 65.000.
Se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo maggiore ad euro 65.000, la fattura elettronica deve essere emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.
Quest'ultima modalità di emissione della fattura da parte del cessionario ha sollevato profonde perplessità, infatti si pensi che il cedente e cessionario siano entrambi soggetti che applicano la 398/91.
Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l'Amministrazione Finanziaria interviene sul punto, togliendo ogni dubbio e perplessità, con un aggravio di costi di gestione per gli enti in questione.
Secondo l'amministrazione finanziaria la fatturazione da parte del cessionario non è un obbligo ma una semplice facoltà per l'ente, il quale può anche scegliere di non avvalersi di questa modalità e provvedere in autonomia alla fatturazione elettronica, ovviamente se è stato superato il limite di 65.000,00 su citato.
Lo stesso principio vale anche nel caso in cui il cliente non sia un soggetto passivo Iva: non essendo possibile in questo caso "spostare" l'obbligo in capo al cessionario o committente, l'emissione della fattura elettronica tramite Sdi rimane necessariamente in capo all'ente.
Anche se emessa dal cessionario o committente si ricorda che non si tratta di ipotesi di autofattura, ma di semplice fattura in conto terzi ai sensi dell'articolo 21, del D.p.r. 633/1972 e pertanto dovrà essere trattata come una normale fattura di acquisto beni e servizi.
Tuttavia per gli enti diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche che ad oggi applicano il regime della 398/91 lo scenario è destinato a cambiare nel futuro prossimo.
Infatti la riforma del Terzo settore ha abrogato la disposizione che consente a questi ultimi di optare per il regime della legge 398/91, dall'esercizio successivo la messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, pertanto, le attività commerciali svolte da tali enti dovranno sempre emettere fattura elettronica, a prescindere dall'ammontare dei ricavi.
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