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Differenza tra concorso di persone e associazione a delinquere

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Con la decisione in commento, il n. 29203 depositata lo scorso 21 ottobre 2020, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ricordato la differenza tra concorso di persone nel reato e reato di associazione a delinquere.

La ricorrente era stata destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari poiché a suo carico era stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzato alla frode assicurativa.

Tale misura cautelare era stata sostituita con misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di sei mesi dal Tribunale del Riesame in parziale riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari. 

Ricorreva per cassazione l'imputata chiedendo la censura della decisione del riesame in quanto nel caso di specie sarebbe mancata l'affectio societatis ovvero "la conoscenza della esistenza di una consorteria criminale e la volontà di parteciparvi"; dunque i giudici sarebbero incorsi in una violazione di legge e vizio di motivazione avendo ritenuto comunque sussistente il reato ipotizzato dall'accusa.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame, nonché dotata di motivazione logica e ragionevole.

In particolare ha  ricordato come i giudici abbiano fatto buon uso dei principi di diritto sottesi alla differenza tra concorso di persone e reato associativo.

Il concorso di persone nel reato si concretizza infatti in via meramente occasionale e accidentale poichè è "diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso". 

Il reato associativo invece richiede un accordo criminoso "diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati".

Ne consegue il rigetto del ricorso per cassazione e la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

 

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