Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il quantum di motivazione della sentenza di appello

CASS15

 Con una recentissima sentenza, la n. 7871 depositata il 21 febbraio 2019, la Corte, nella sua terza composizione, ha nuovamente indicato come debba essere motivata una sentenza di appello per essere legittima.

Il caso sottopostole verteva in materia di diritto penale tributario.

Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata era stato imputato poiché, per diverse annualità al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso la presentazione delle relative dichiarazioni.

Il legale rappresentante veniva condannato in primo grado e la sentenza veniva confermata in grado di appello.

Avverso tale seconda decisione proponeva ricorso l'imputato, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello da lui proposti e così violato l'obbligo di motivazione che deve sorreggere ogni decisione giudiziaria.

In particolare, il ricorrente rilevava la superficialità degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza, alla base dei quali era stata emessa la sentenza, tanto che, con riferimento all'anno 2009, nei due procedimenti penali erano state contestate, a sue dire, somme diverse di evasione di imposta.

Ebbene la Corte di Cassazione, richiamando un proprio indirizzo già piuttosto consolidato ribadisce "il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (cfr. per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Albergamo ed altri, Rv. 197250)." 

Di rimando, precisa la Corte, però, come la motivazione del provvedimento adottato debba essere parametrata e paragonata anche con la tipologia e l'articolazione dei motivi di appello.

Nel caso di specie, ad esempio, osservavano i giudici, il ricorrente aveva proposto il motivo di censura riguardante l'erronea individuazione della somma evasa senza produrre in giudizio documentazione da cui fosse possibile accertare la erroneità della quantificazione effettuata dai giudici di primo e secondo grado e gli errori di conteggio che aveva evidenziato, si riferivano, peraltro, ad un'annualità per la quale era andato assolto.

Per questo, ritenevano sufficientemente approfondita e circostanziata la motivazione fornita dai giudici di appello.

In pratica con la decisione in commento si è ribadito come la motivazione della sentenza di appello possa trovare una solida base e fondamento nell'accertamento compiuto dai giudici di primo grado, ma non possa comunque appiattirsi sulle circostanze ivi riportate e dedotte, dovendo necessariamente confrontarsi con i motivi di doglianza proposti dal ricorrente.

Il ricorso, in questo caso, viene dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

SC, caduta sul gradino rotto della scalinata del d...
"Io non sapevo cosa Guglielmo allora cercasse, nè ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito