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Detassazione degli utili reinvestiti 2.0

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Finalmente definitivo il D.L 39/2019decreto crescita - pubblicato sulla G.U. del 30/04/2019; tra le novità annunciate si conferma, haimè, la riduzione della misura della detassazione degli utili reinvestiti. La cosiddetta mini-Ires infatti, a regime passa dall'annunciato 20% al 20,5%, a partire dal 2022. L'agevolazione, confermando il modello previsto dalla prima versione del decreto, opera fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

Cambia quindi anche il percorso di avvicinamento all'aliquota a regime (20,5%), che si riduce in modo graduale nell'arco di tre anni:

- 22,5% per il 2019;

- 21,5% per il 2020;

- 21% per il 2021.

La norma definitiva prevede altresì che, per gli intermediari finanziari, l'attuale addizionale del 3,5% sia ulteriormente incrementata in misura pari alla riduzione sopra prevista. In questo modo viene lasciata invariata l'imposizione del settore bancario, dando contenuto a quanto evidenziato nella relazione tecnica della prima bozza che escludeva le banche dall'agevolazione, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso indirizzata.

Dopo solo 4 mesi viene quindi modificata la versione originaria della mini-Ires, prevista dalla legge di bilancio 2019 e abrogata dallo stesso D.L. 34/2019; in questa versione molto più semplificata rispetto alla precedente, l'incentivo opera esclusivamente sull'accantonamento di utili di esercizio a riserva, diversa da quelle di utili non disponibili. La norma - art. 2 comma 2 - precisa che si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Attingendo per analogia a quanto precisato dalla relazione al DM 14 marzo 2012 con riferimento all'ACE, sono esempi di riserve derivanti da mera valutazione:

- la riserva da utili su cambi;

- la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto;

- le riserve da rivalutazione straordinarie di beni;

- le riserve da fair value ex DLgs. 38/2005.

Rilevano pertanto gli utili accantonati a riserva legale che, nei limiti di un importo pari al quinto del capitale sociale, può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite ai sensi dell'art. 2430 c.c.. A differenza di quanto veniva invece previsto ai fini ACE dal DM 3 agosto 2017, la norma non menziona invece le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.

L'art. 2 comma 8 del DL 34/2019 demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze le disposizioni di coordinamento e di attuazione della misura, ed in questa sede si auspica il rientro, nell'ambito agevolativo, anche gli utili accantonati a una riserva disponibile, ma vincolati per l'acquisto di azioni proprie.

Allo stesso modo, in analogia a quanto previsto con riferimento all'ACE, dovrebbero rilevare non solo gli utili formalmente accantonati a riserva, ma anche quelli riportati a nuovo oppure imputati a copertura di perdite. Anche in questo caso infatti, coerentemente con la ratio dell'agevolazione, si realizzerebbe un mantenimento degli utili prodotti all'interno dell'impresa.

L'art. 2 comma 6 del decreto prevede infine che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria. Sulle modalità applicative dell'incentivo la norma non fornisce ulteriori indicazioni e si attendono istruzioni in merito dal decreto attuativo in modo da individuare il meccanismo di calcolo sulla falsariga di quanto previsto dalla mini-IRES appena abrogata, vale a dire applicando al reddito d'impresa agevolato le aliquote di cui all'art. 11 del TUIR, ridotte della stessa misura dell'aliquota IRES, a partire da quella più elevata.

Sicuramente trattasi di una sostanziale semplificazione rispetto alla versione licenziata dal testo della Legge di bilancio per l'anno 2019, ma, analizzando nel merito delle cifre, trattasi purtroppo di ben poca cosa. Considerate che nel 2019, per ogni 100.000,00 euro di utile d'esercizio relativo al 2018, accantonato a riserva nelle assemblee di questi giorni, determinerà un risparmio fiscale in termini di minore IRES pari a 1.500,00 euro; che dire …. sicuramente un aiutino alle imprese che vogliono investire ma certamente non determinerà le loro scelte strategiche.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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