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Deposito telematico atti 415 bis : arrivate le specifiche tecniche

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Con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 si è provveduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il cui articolo 83 prevedeva le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. L'articolo 83 è stato successivamente modificato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 che, tra le altre cose, si è occupato di dettare ulteriori disposizioni di coordinamento in materia di giustizia. 

I due interventi legislativi hanno avuto impatti notevoli sul processo penale, dettando numerose regole organizzative e tecniche per lo svolgimento delle attività penali sino al 31 luglio 2020.

Alla formulazione originaria dell'art. 83 è stato aggiunto, tra gli altri, il comma 12 quater 1, concernente il deposito, con modalità telematica, delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze previste all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p..

In particolare, durante il periodo emergenziale, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, potrà essere autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del c.p.p., secondo le disposizioni stabilite con provvedimento DGSIA; anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria avranno la possibilità di comunicare, agli uffici del pubblico ministero che ne abbiano fatto richiesta, atti e documenti in modalità telematica, sempre secondo le disposizioni stabilite con provvedimento DGSIA. 

 In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, il Direttore Generale S.I.A., ha emanato, in data 12 maggio 2020, un provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica dei menzionati atti.

Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. avverrà attraverso il servizio accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo http://pst.giustizia.it, cui i difensori, se iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato e la cui nomina sia stata poi annotata nel Re.Ge.WEB, potranno accedere tramite l'area riservata.

Sarà possibile depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero unicamente atti in formato PDF, ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza che si possa procedere alla scansione di immagini.

I documenti allegati all'atto principale dovranno essere in formato PDF, sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata., tramite firma PAdES e CAdES; gli atti potranno essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero avrà a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP); a seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero potrà accettare o rifiutare il deposito.

 L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario saranno visibili dal depositante sul Portale Deposito atti Penali (PDP);all'accettazione o al rifiuto del deposito, gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico saranno conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, del provvedimento del 16 aprile 2014 adottato dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche.

Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati, le trasmissioni utilizzeranno algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche e, nel momento in cui il deposito assumerà lo stato "in transito", il PDP cancellerà tutti i dati personali.

Gli atti del procedimento ed i documenti allegati saranno depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul Portale Deposito atti Penali (PDP), che consiste nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema, nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati, nell'esecuzione del comando di invio.

La ricevuta sarà scaricabile e resterà a disposizione del difensore sul Portale Deposito atti Penali (PDP).

Il difensore potrà verificare lo stato del deposito accedendo al PDP, ove il deposito potrà essere inviato (se è stata eseguita con successo l'operazione di "Invio"), in transito (se si è in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario), in fase di verifica (se il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario), accolto (se è intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento), rigettato (se il deposito è rifiutato), errore tecnico (se si verifica un problema in fase di trasmissione, sicché il difensore sarà invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito).

Il Portale Deposito atti Penali (PDP), al termine della procedura, genererà una ricevuta di accettazione del deposito contenente, tra le altre cose, un identificativo unico nazionale, i dati inseriti dal depositante e la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

 

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