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Con il decreto dello scorso 27 marzo 2020, la I sezione civile del Tribunale di Agrigento, nell'esaminare la richieste di una donna volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'ex marito, per non aver rispettato quanto previsto nell'ordinanza presidenziale in merito all'esercizio del diritto di visita dei figli, ha escluso che la richiesta avanzata, pur concernendo i rapporti di famiglia e i diritti personali della persona, avesse i connotati di urgenza tali da escludere la disciplina processuale dettata dal decreto Cura Italia in merito alla sospensione dei termini processuali e al rinvio generalizzato delle udienze sino all'11 maggio.
La pronuncia, sebbene emessa nel pieno del periodo emergenziale, ha valenza anche ora che siamo entrati nella fase 2, posto che è ancora previsto che, sino al 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari possano adottare tutte le misure ritenute necessarie per contrastare il diffondersi del contagio, tra le quali misure si segnala anche la possibilità di rinviare le udienze a data successiva al 31 luglio, sempre se la causa in questione non rientri tra quelle espressamente ritenute urgenti.
Le cause ritenute urgenti, elencate nel comma 3 lettera a) dell'art. 83, comprendono, tra le altre, le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cd. cause alimentari in senso stretto); i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nonché tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica, dal Presidente della sezione civili, e – per le cause già iniziate – dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dal deposito – nel pieno periodo emergenziale – di una istanza ex art. 709-ter c.p.c., con cui una donna, allegando gravi inadempienze, chiedeva di ammonire e condannare l'ex marito al risarcimento dei danni poiché questi non si era attenuto alle prescrizioni relative al diritto/dovere di visita dei figli stabilite con precedente ordinanza.
Il Tribunale non ritiene di accogliere le richieste formulate dalla ricorrente inaudita altera parte.
In punto di diritto, il Giudice richiama le disposizioni normative, a partire dal famoso articolo 83 del decreto Cura Italia – con cui è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogata al 11 maggio 2020), ad eccezione delle materie tassativamente indicate al comma 3, lett. a del citato art. 83 – e la Circolare organizzativa adottata dal Presidente del Tribunale di Agrigento del 23 marzo 2020, con cui è stato stabilito che: "fino al fino al 15 aprile 2020, saranno tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lettera a), del citato D.L. 18/2020", ovverosia le cause urgenti.
Con specifico riferimento al caso di specie, il giudicante rileva come la richiesta di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno avanzata dalla donna non rivesta quel carattere di urgenza richiesto dal quadro normativo, sicché, non ravvisandosi i presupposti per provvedere inaudita altera parte, sarà necessario provvedere nel contraddittorio tra le parti.
Compiute queste precisazioni, il Tribunale – in attesa che il Presidente del Tribunale adotti le misure organizzative per la trattazione delle udienze civili – dispone la fissazione dell'udienza alla data che sarà comunicata alle parti con successivo provvedimento, nel quale verranno indicate anche le modalità di svolgimento della stessa.
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Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.