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Deposito di memoria durante la sospensione dei termini processuali: il deposito è valido e vale come rinuncia alla sospensione

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Con sentenza n. 695 dello scorso 6 maggio 2020, la II sezione civile del Tribunale di Bologna, chiamata a decidere una controversia durante il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dal decreto Cura Italia per contrastare l'emergenza epidemiologica in ambito giudiziario, ha precisato che "la sospensione dei termini processuali, laddove riferita agli atti di parte, mira a preservare le parti del processo civile da conseguenze sfavorevoli, sul piano processuale, derivanti dall'omesso compimento di atti durante un periodo di grave emergenza sanitaria, nel quale preminente è l'interesse (pubblico) a ridurre e rallentare la diffusione del contagio. Sotto questo profilo, la sospensione dei termini riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell'atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell'emergenza epidemiologica.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con l'instaurazione, dinnanzi al Giudice di Pace di Bologna, di un giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada promosso ex art. 7, d.lgs. 50/2011, n. 50 contro il Prefetto di Bologna; la sentenza di primo grado, pur avendo accolto il ricorso in opposizione, dichiarava compensate le spese del giudizio.

Il cittadino proponeva quindi appello avverso il capo del dispositivo concernente la regolamentazione delle spese processuali di primo grado; l'autorità appellata non si costituiva e l'udienza veniva rinviata alla data del 12 marzo 2020. 

Nelle more, tuttavia, a causa dell'avvento dell'emergenza sanitaria da Covid 19, con il decreto legge n. 11/2020, si disponeva il rinvio d'ufficio di tutte le udienze e la sospensione dei termini processuali sino al 22 marzo (termine poi prorogato, con successivi decreti, all'11 maggio).

Con ordinanza dell'11 marzo 2020 il giudice rilevava come, nel caso di specie, era stato acquisito il fascicolo di primo grado e la causa era già matura per la decisione, in quanto l'appellante aveva già compiutamente illustrato nell'atto di appello le ragioni dell'impugnazione, sicché non era necessaria una ulteriore approfondita trattazione, scritta o orale.

La causa, quindi, poteva essere definita secondo il modello di decisione previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.; il giudice, tuttavia, evidenziava come, tenuto conto della normativa emergenziale, la programmata udienza non poteva aver luogo e che la stessa, grazie alle potenzialità del processo civile telematico, poteva adeguatamente svolgersi in telematico senza la necessità che il difensore dovesse necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato.

Alla luce di tanto, nell'ordinanza dell'11 marzo il Tribunale di Bologna assegnava all'appellante, unica parte costituita, un termine per il deposito di sintetica memoria contenente le conclusioni finali, specificando che la causa sarebbe stata decisa una volta scaduto il termine assegnato (sino al 26 marzo 2020) per il deposito in via telematica della sintetica memoria.

Su tali premesse, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appellante, sebbene nelle more fosse stato disposto un ulteriore differimento del termine della sospensione dei termini processuali sino al 15 aprile 2020, depositava, in via telematica, la memoria conclusiva nel termine assegnatogli. 

Nella decisione in commento il Tribunale precisa che l'appellante, depositando la memoria, ha rinunciato alla sospensione dei termini stabilita, con ampia formula, dall'art. 83, 2° co., del decreto Cura Italia.

Il giudicante specifica che, laddove riferita agli atti di parte, tale sospensione mira a preservare le parti del processo civile da conseguenze sfavorevoli, sul piano processuale, derivanti dall'omesso compimento di atti durante un periodo di grave emergenza sanitaria, nel quale preminente è l'interesse (pubblico) a ridurre e rallentare la diffusione del contagio. Sotto questo profilo, la sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile, a differenza della distinta regola del rinvio d'ufficio delle udienze, riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell'atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell'emergenza epidemiologica.

Ciò chiarito, entrando nel merito del ricorso, il Tribunale rileva come il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso in opposizione, con annullamento del verbale impugnato, aveva disposto la compensazione delle spese processuali senza motivare, se non con una formula di stile del tutto insufficiente, la decisione di compensare tra le parti le spese di lite, né dagli atti emergevano con chiarezza obiettivi elementi idonei a giustificare quella decisione.

Il Tribunale di Bologna accoglie quindi l'appello e condanna la Prefettura al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. 

 

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