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Demansionamento e configurabilità delle conseguenziali dimissioni

LAV15

Con la recente Sentenza n. 175 del 2019 i Supremi Giudici di Cassazione, sezione lavoro, hanno stabilito che nel caso di dimissioni a seguito di demansionamento al lavoratore spetta il pagamento della indennità di preavviso e dell'indennità supplementare.

Nel caso "de quo" il lavoratore subisce un'evidente demansionamento a causa di una specifica variazione nello svolgimento delle mansioni da dirigenziali a quelle di semplice venditore,e, ciò giustifica indubbiamente le dimissioni rassegnate dallo stesso a distanza di due mesi dalla detta dequalificazione .

Già i Giudici di "seconde cure", affrontando il caso di specie, si erano decisamente discostati da quanto statuito nel caso di questione dai Giudici di primo grado. 

I giudici d'Appello, infatti, così come i Supremi Giudici, investiti anch'essi della "vaexata quaestio", a seguito del ricorso della società datrice di lavoro, ritengono lapalissiano , contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, «il demansionamento » subito dal lavoratore che come detto da una qualifica dirigenziale si vede costretto a svolgere mansioni dequalificanti di mero venditore.

In particolare dai Giudici d'Appello viene evidenziata l'esistenza di una giusta causa di dimissioni dato l'iter che ha portato concretamente alle dimissioni: l'uomo, infatti, da dirigente e coordinatore a seguito di una semplice comunicazione aziendale viene in un primo tempo reso inattivo e successivamente adibito a mansioni di semplice venditore, e,  solo a distanza di due mesi, vedendo  la sua professionalità  irrimediabilmente compromessa, decide di dare le proprie dimissioni.

Gli Ermellini condividono in pieno quanto statuito dai Giudici di "seconde cure" e respingono dunque le doglianze della società ricorrente, ritenendo le dette dimissioni legittime ed assistite da giusta causa.


I Supremi Giudici valutate in concreto le mansioni affidate all'uomo, infatti, non nutrono alcun dubbio sull'esistenza del detto demansionamento che di fatto ha scaturito le giuste dimissioni del lavoratore, che seppure vittorioso non si vede riconosciuto il risarcimento in merito al danno morale subito a seguito di tale dequalificazione. 

Il detto danno morale, ridondante secondo l'uomo anche nel contesto professionale esterno all'azienda in cui lavorava, creando allo stesso un grave danno all'immagine, secondo i Giudici del Palazzaccio avrebbe dovuto essere diversamente provato per essere anch'esso concretamente riconosciuto.

Si allega Sentenza. 

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