Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Dedotto e deducibile nel riesame avverso misure cautelari reali

1200px-2016_Roma_-_Corte_Suprema_di_Cassazione

Il Tribunale del Riesame aveva parzialmente accolto il ricorso ex art. 324 c.p.p. proposto da parte della difesa avverso il decreto di sequestro preventivo, ma aveva confermato il sequestro in riferimento ad un altro capo dell'imputazione provvisoria (per bancarotta anziché per reato associativo).

Propone ricorso per cassazione la difesa, lamentando violazione di legge e del principio del giusto processo in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro per il capo A) (quello riguardante il delitto associativo) e non anche per il capo C), disattendendo così anche le richieste del PM, il quale però non aveva impugnato la decisione.

Di talchè, concludeva la difesa il Tribunale del Riesame – in accoglimento del ricorso dell'imputato – avrebbe dovuto revocare la misura e disporre la restituzione dei beni, salva la facoltà per il pubblico ministero di avanzare una nuova richiesta di sequestro in relazione al reato sub C) (riguardante la bancarotta), dovendo limitare l'oggetto della sua cognizione al provvedimento del GIP e non estenderlo alla richiesta cautelare. 

Questa conclusione non è condivisa dalla Corte di Cassazione la quale precisa che il Tribunale del Riesame deve prendere a riferimento il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Tuttavia il contenuto e l'ambito di detto provvedimento è definito anche dalla richiesta del pubblico ministero, in virtù del principio della domanda cautelare, ciò considerato il principio interamente devolutivo che connota il procedimento incidentale di riesame in tema di misure cautelari reali e dato che il diritto di difesa si è potuto esercitare su tutta la domanda cautelare del pubblico ministero.

In ipotesi di riesame rispetto ad una richiesta di sequestro preventivo, dunque, il Tribunale, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può motivare la propria decisione con riferimento ad esigenze cautelari diverse da quelle poste a base del provvedimento genetico: la violazione del diritto di difesa è esclusa se il pubblico ministero ha menzionato nella sua richiesta anche le misure e i fatti poi effettivamente applicati in sede di riesame. 

La domanda cautelare delimita l'ambito all'interno del quale il giudice può individuare in concreto il determinato provvedimento di cautela, poiché il giudice non può supplire alle eventuali lacune del titolare delle indagini.

Ne consegue che il giudice del riesame può confermare il provvedimento di sequestro anche dando al fatto una diversa qualificazione, al contrario, non può porre a fondamento della misura un fatto diverso da quello descritto dal pubblico ministero.

Nel caso di specie il provvedimento adottato in sede di riesame viene disposto per una delle fattispecie di reato costituenti l'imputazione provvisoria, in riferimento alle quali era stata formulata, in maniera ampia ed omnicomprensiva, la domanda cautelare su cui la difesa ha avuto modo di confrontarsi.

Di talchè, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Valutazione di fine anno scolastico ed esami del p...
Bonus 600 euro per gli avvocati: 144.340 le istanz...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito