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Danno causato da infiltrazioni dal terrazzo sovrastante ad un immobile in condominio: a chi va chiesto il risarcimento?

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 Riferimenti normativi: Art.2051 c.c.

Focus: È responsabile il condominio o il proprietario del terrazzo sovrastante per il danno causato all'immobile sottostante dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale Napoli Nord con la sent. n.3471 del 27 luglio 2023.

Principi generali: L'art.2051 c.c. dispone che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". In merito ai danni da infiltrazione di acqua nell'appartamento sottostante il lastrico o la terrazza a livello, può sussistere un concorso di responsabilità tra condòmino e condomìnio (art.1126 c.c.), in quanto custodi del bene (ai sensi dell'art.2051 cod.civ.), salvo prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro.

Il caso: Nella fattispecie, oggetto della citata sentenza, la conduttrice di un immobile adibito alla vendita al dettaglio, sito al piano terra di un condominio, ha citato in giudizio dinanzi al giudice di pace la proprietaria del terrazzo sovrastante per i danni subiti dall'immobile a seguito di un evento atmosferico. Parte attrice sosteneva, in particolare, che i danni cagionati da infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà della convenuta fossero dovuti alla mancata manutenzione del terrazzo da parte di quest'ultima. Pertanto, chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00, oltre interessi, spese e competenze di giudizio. La convenuta, costituitasi in giudizio, insisteva per l'inammissibilità della domanda dell'attrice e, in ogni caso, per il rigetto della stessa, non ritenendosi responsabile dei danni scaturiti da un caso fortuito quale, nella fattispecie, l'evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in garanzia e manleva la sua assicurazione in caso di accoglimento delle pretese attoree. 

La compagnia di assicurazioni, costituitasi in giudizio, chiedeva, a sua volta, il rigetto delle richieste dell'attrice. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'attrice ritenendo che quest'ultima non avesse provato la responsabilità esclusiva della convenuta nell'evento dannoso. In merito alle cause dell'evento dannoso, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che le lamentate infiltrazioni erano scaturite dal deposito di fogliame e altri materiali nel pluviale di scolo posto sul terrazzo di proprietà della parte convenuta. Il deposito di tali materiali aveva impedito il corretto defluire dell'acqua piovana a causa dell'occlusione della pluviale di scolo delle acque meteoriche dal terrazzo sovrastante il locale danneggiato e dal conseguente aumento del battente d'acqua in accumulo sullo stesso. Ma, pur essendo il terrazzo ad uso esclusivo, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della parte attrice ritenendo che i pluviali, nei quali convogliano le acque meteoriche, con tutte le canalette di scarico, orizzontali o verticali, sono di proprietà̀ comune ed, in quanto tali, le spese per interventi di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini. La sentenza, pertanto, è stata impugnata con appello. L'appellante, insistendo sulla fondatezza della propria richiesta, ha sostenuto che l'evento dannoso fosse imputabile solo alla proprietaria del terrazzo sovrastante a causa della superficiale cura delle piante presenti sul suo terrazzo, a cui la proprietaria avrebbe dovuto provvedere per evitare il generarsi di eventi dannosi.

Il Tribunale ha ritenuto fondata tale tesi ed ha accolto l'appello. Preliminarmente ha rilevato che, in base all'esame dell'istruttoria espletata in primo grado, era stato provato l'evento dannoso lamentato dall'appellante. Ha, poi, esclusa la responsabilità del condominio pur essendo le condotte pluviali di proprietà comune. Infatti, trattandosi di un'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, il condominio neanche astrattamente avrebbe potuto accedervi ed impedire la causa delle suddette infiltrazioni provvedendo alla rimozione di fogliame e detriti che ostacolavano il regolare deflusso delle acque piovane. A tal riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di merito in un caso analogo, in cui il Condominio è stato dichiarato esente da responsabilità (Trib. Catania 20/06/2019, n. 2646). Infine, ha osservato che nell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quando una persona ha subito danni da una cosa in custodia altrui è tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, mentre spetta al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. Nel caso di specie la parte appellata, pur avendo dedotto l'esistenza del caso fortuito dipeso dalle intense precipitazioni verificatesi nel giorno dell'evento, non aveva provato, secondo il giudice, l'eccezionalità dell'evento, tale da integrare il caso fortuito. Per questo motivo la parte appellata è stata ritenuta responsabile esclusiva dei danni lamentati dall'appellante ed è stata confermata la condanna al risarcimento del danno così come quantificato dal c.t.u. nella propria relazione rilasciata nel primo grado di giudizio. Inoltre, in merito alla richiesta di manleva della propria assicurazione, il Tribunale ha ritenuto che la proprietaria del terrazzo fosse tenuta direttamente al pagamento del dovuto, non sussistendo, nella fattispecie, la garanzia assicurativa perché la polizza non contemplava l'occlusione del pluviale. 

 

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