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È responsabile il condominio per la caduta del condomino che inciampa nel dissuasore del parcheggio?

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Riferimenti normativi: Art.2051 c.c.

Focus: Nel caso in cui un condomino cadendo inciampa in un moncone di un dissuasore di parcheggio del condominio quest'ultimo è responsabile delle lesioni provocate al condomino? Sul caso si è pronunciata la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n.731 del 30 marzo 2023.

Principi generali: Il condominio può installare una serie di paletti dissuasori per delimitare un'area di pertinenza condominiale prospiciente la pubblica via. L'installazione di dissuasori (sbarre, paletti, fioriere integrate con altri sistemi di arredo urbano) ha la funzione di impedire la sosta di veicoli in determinati spazi e il loro posizionamento ha lo scopo di prevedere un distanziamento tale da consentire un facile accesso pedonale all'area condominiale.Ciascun condòmino può, altresì, installare dissuasori di parcheggio a tutela dello specifico posto auto assegnatogli ad uso esclusivo, se è presente un'autorimessa a spazio aperto di proprietà condominiale. Nel caso in cui un condòmino cade nel cortile condominiale perché il dissuasore non è visibile né segnalato o sia rimasto un moncone non riparato ci si chiede su chi ricada la responsabilità per i danni patiti dal danneggiato.

Il caso: La Corte di Appello di Venezia con la sentenza n.731/2023 si è pronunciata sul caso in cui nel parcheggio antistante a un condominio un pedone, residente nello stesso complesso, scendendo dalla propria auto inciampava in un moncone di un dissuasore di parcheggio di pertinenza di un'area di sosta adiacente. A seguito della caduta il condòmino riportava varie lesioni quantificate in oltre 50.000 euro e chiedeva la corresponsione di detta somma alla proprietaria del parcheggio ritenendola responsabile della custodia dei dissuasori, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Non essendo stato raggiunto un accordo con quest'ultima, il condòmino citava in giudizio il condominio in cui era situato il parcheggio per il risarcimento dei danni. Il giudice rigettava la richiesta del ricorrente ritenendo che gli stalli in questione erano talmente ampi che non era necessario attraversare quelli adiacenti per avviarsi ed arrivare al condominio, oltre al fatto che la zona dell'accaduto era adeguatamente illuminata anche se al momento del sinistro era sera.

Il condòmino, pertanto, impugnava la sentenza in appello insistendo sulla responsabilità oggettiva del condominio per i danni derivanti all'evento lesivo, ai sensi dell'art.2051 c.c., dovuto alla mancanza di manutenzione del dissuasore. Anche in secondo grado la richiesta dell'appellante è stata rigettata per mancanza del nesso causale tra il sinistro ed il bene essendo imputabile la lesione allo stesso condòmino appellante a causa della sua condotta negligente. Secondo il giudice, infatti, l'appellante con un comportamento attento e diligente avrebbe potuto evitare di inciampare nel moncone visibile e noto al condòmino che era a conoscenza dello stato dei luoghi da tempo in quanto residente nel complesso condominiale. Pertanto, l'appello è stato respinto perché l'evento lesivo si era verificato per negligenza del condòmino e non per la cosa in custodia e, quindi, il danno non poteva essere addebitato al proprietario dello stallo del parcheggio né al condominio.

 

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