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Il Condominio è responsabile per la caduta causata da dislivello tra ascensore e pianerottolo?

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Riferimenti normativi: Art. 2051 c.c.

Focus: Quante volte uscendo dall'ascensore condominiale vi sarà capitato di inciampare per un imprevisto dislivello creatosi tra il pavimento della cabina dell'ascensore e il pianerottolo di fermata? La perdita di equilibrio e la conseguente caduta del malcapitato di turno possono degenerare in fratture e complicanze di salute tali da comportare un'invalidità temporanea o permanente. In tal caso il condominio può essere ritenuto responsabile e chiamato a risarcire il danno? In merito si è pronunciato il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 680 del 27 ottobre 2023.

Il caso: Una condòmina ha chiamato in giudizio il Condominio in cui risiede per ottenere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ex art. 2051 c.c., a lei arrecati da una caduta verificatesi uscendo dall'ascensore. L'attrice nel descrivere la dinamica dei fatti precisava di aver preso l'ascensore in discesa, assieme alla propria figlia, nel piano del proprio appartamento per andare al piano terra. Dopo aver percepito la discesa della cabina, subito dopo che la stessa si era fermata apriva le due porte presenti in successione senza trovare resistenza alcuna e muoveva un passo per uscire sul pianerottolo del piano terra, ma, con sua sorpresa, sotto il suo piede non trovava il pianerottolo bensì il vuoto, per cui perdeva l'equilibrio e cadeva a terra.

In pratica, la cabina dell'ascensore si era fermata ad un'altezza diversa da quella del pavimento del piano terra, circa 15-20 cm. più in alto, creando un inaspettato scalino a scendere. Nè veniva segnalata, con avviso all'interno della stessa, la possibilità che la cabina si potesse posizionare ad altezze differenti da quelle del piano in cui l'ascensore si era fermato. Nell'immediatezza dell'evento la condòmina veniva soccorsa dalla figlia, che usciva subito dopo di lei dall'ascensore, e da un amico di famiglia che era in loro attesa al piano terreno e condotta al Pronto Soccorso dove le diagnosticavano la frattura del femore sinistro, con una prognosi iniziale di 90 giorni. Frattura a causa della quale subiva un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore, e, successivamente, iniziava una lunga riabilitazione. Pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni quantificati nella misura di 102.000,00 euro. Il Condominio, costituitosi in giudizio, contestava la richiesta della condòmina, ritenendola responsabile di un uso imprudente e scorretto dell'ascensore, e chiedeva di poter chiamare in causa la ditta tenuta alla manutenzione dell'ascensore. Richiesta che non veniva autorizzata dal giudice in quanto formulata oltre il termine per la costituzione ed in considerazione del fatto che la manleva atteneva a meri rapporti interni. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale che confermava quanto dedotto da parte attrice. 

Pertanto, nella fattispecie era provato il danno subito dall'attrice ed il nesso causale tra l'ascensore e l'evento lesivo. Sulla base di ciò il Tribunale ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 2256/2017 osservando che, affinchè sussista la responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode provi che il danno non sia stato causato dalla cosa in custodia ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Poichè gli ascensori, ai sensi dell'art.1117 c.c., sono oggetti di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari il Condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è da ritenersi custode della cosa per cui ha un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass.n. 15761/2016). Nel caso di specie, il Condominio ha eccepito che la controparte dell'attrice avrebbe dovuto essere la ditta a cui era stata demandata la manutenzione dell'ascensore, ma non ha prodotto il contratto esistente con la stessa per provare di aver delegato la custodia a terzi, nè ha provato che il danno sia stato causato dal caso fortuito, né sono emersi nel corso dell'istruttoria comportamenti della convenuta atti ad escludere il nesso causale o a ridurre la responsabilità del convenuto ex art. 1227 c.c. In considerazione di quanto sopra, il Tribunale, ritenendo il Condominio responsabile dei danni patiti dalla condòmina, ha accolto la richiesta di quest'ultima condannandolo al risarcimento della somma di 89.830,95 euro, oltre interessi e rivalutazione, ed alle spese processuali. 

 

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