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Ascensore mal funzionante: responsabilità del condomìnio e dell’amministratore

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Riferimenti normativi: art.2051 c.c. - art. 15, c. 1, D.P.R. n.162/99

Focus: Frequenti sono gli incidenti dovuti all'uso dell'ascensore, come ad esempio la cabina che si blocca improvvisamente facendoci cadere perché si rompe il dispositivo di rallentamento, oppure la caduta all'uscita dall'ascensore a causa del dislivello tra cabina e piano di calpestio. Le lesioni che possono derivare da questo tipo di incidenti possono essere gravi, ad es. fratture, senza contare lo stato di panico e ansia generato dal blocco dell'ascensore. Ci si chiede, quindi, di chi è la responsabilità in caso d'incidente con danni a condòmini o terzi, passeggeri dell'ascensore condominiale. Per rispondere al quesito passerò all'esame di alcuni casi giurisprudenziali.

Principi generali: Il condomìnio è responsabile quale proprietario custode dell'ascensore, ai sensi dell'art.2051 c.c., del danno cagionato da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.Per giurisprudenza pacifica il caso fortuito può essere anche rappresentato da un comportamento colposo della vittima stessa del danno. Quando il custode per escludere la propria responsabilità eccepisce la colpa della vittima è, perciò, necessario un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; che quella condotta non fosse prevedibile (Cassazione sent. 8 ottobre 2008, n. 24804).

Responsabilità del condomìnio: Alla luce del disposto dell'art.2051 c.c. due condòmine cadute nel vano ascensore per l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore hanno chiesto il risarcimento del danno al condomìnio. Quest'ultimo, invocando a sua difesa "il caso fortuito" consistente, a suo dire, nel vizio di costruzione dell'impianto ascensore, ha obiettato di non essere responsabile essendo stato provocato il danno unicamente dalla condotta di un terzo e il difetto dovuto ad un vizio di progettazione del vano ascensore che non si era mai manifestato prima dell'incidente né poteva essere sospettato. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi ritenendo che il guasto dovuto ad un vizio di costruzione non esclude la responsabilità del condomìnio per cui è possibile chiedere a quest'ultimo il risarcimento dei danni (Cass., sez.VI, Sent. n.26533 del 9/11/2017). Di conseguenza il condomìnio è stato condannato in qualità di custode dell'impianto comune ex art.2051 c.c. a risarcire i danni subiti dalle due signore a causa della caduta.

Il caso fortuito, ancora una volta, è stato invocato dal condomìnio a seguito di richiesta di risarcimento danni avanzata da una condòmina caduta mentre si accingeva ad uscire dall'abitacolo dell'ascensore chiudendo le porte dello stesso. La signora non essendosi accorta che l'ascensore si era fermato al di sotto del livello del piano inciampava, cadendo all'indietro, a causa del dislivello di circa 20 cm tra la cabina e il piano di calpestioLe lesioni riportate a seguito della caduta hanno richiesto cure, visite specialistiche, neurochirurgiche e cicli di fisioterapia, e, pertanto, la stessa ha citato in giudizio, per il risarcimento di tutti i danni subiti, il condomìnio, quale proprietario custode dell'ascensore, responsabile ex art.2051 c.c.Il condomìnio si è opposto alla domanda, ritenendo, tra l'altro, il sinistro causato dalla condotta imprudente della condòmina stessa per aver camminato all'indietro e ha chiamato in giudizio la società incarica della manutenzione dell'impianto, ritenendola esclusiva responsabile dell'accaduto. Nonostante ciò il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3118 del 12 febbraio 2019, accogliendo la domanda della condòmina, ha condannato il condomìnio al risarcimento dei danni ridotti al 50% per il concorso di colpa della danneggiata nel sinistro. E' stato in buona sostanza reiterato il principio secondo cui anche la mera distrazione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito (Cass. sent. n. 25837/2017).

Responsabilità dell'amministratore: La qualità di custode delle cose comuni è stata riconosciuta non solo in capo al condomìnio, ma anche in capo all'amministratore (Cass. n. 25251/2008) che, come mandatario ex artt. 1130 e 1135 c.c., ha precisi obblighi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'ascensore è parte comune dell'edificio condominiale, per cui l'amministratore è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle parti comuni, e, quindi, "a compiere gli atti conservativi" che riguardano l'ascensore, secondo quanto disposto dall'art. 1130, c. 1 n. 4, del cod. civ. e dall'art. 15, c. 1, del D.P.R. 162/99 (modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214), sulla manutenzione degli ascensori e sulle relative verifiche, sulla certificazione CE e tenuta del libretto di impianto. In quanto custode dell'ascensore il condomìnio e per esso l'amministratore deve vigilare sulla manutenzione dell'ascensore e può essere condannato al risarcimento dei danni per sinistri causati dal malfunzionamento di quest'ultimo. Responsabilità che può escludersi solo qualora il custode dia la prova positiva del fatto provocato da cause esterne tali da dimostrare l'inidoneità della cosa in custodia a provocare il danno (Cass. 30 ottobre 2008, n. 26051; Cass. 18 dicembre 2009, n. 26751).

Responsabilità ditta di manutenzione: L'art. 15,c.6, del D.P.R. n.162/99 stabilisce che: " Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni, la responsabilità dell'ascensore, e quindi anche dei documenti che ne comprovino la regolarità, è del proprietario o dell'amministratore condominiale che ne affida la manutenzione a una impresa qualificata e la verifica periodica biennale a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che devono provvedere a mezzo di personale abilitato.…" Oltre alle scadenze minime ed inderogabili stabilite dalle leggi nazionali e comunitarie nulla vieta controlli più frequenti, specie in caso di utilizzo intenso o di apparecchiature più vetuste sprovviste di sistemi di sicurezza ed autodiagnosi di recente realizzazione. Dal tenore della norma si evince, in pratica, che in caso d'impianto condominiale c'è una responsabilità  concorrente tra amministratore del condominio e manutentore, ai sensi dell'art.2051 c.c., ed entrambi devono vigilare affinché l'impianto rimanga in buono stato di manutenzione, senza creare pericolo o danno per l'incolumità dei passeggeri. Il codice civile prevede non poche ipotesi in cui l'autore risponde dell'evento dannoso anche in assenza di dolo e di colpa: si parla in tali casi di " responsabilità aggravata ", tra cui rientra la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) sia nei confronti di terzi estranei al condomìnio, che nei confronti del singolo condòmino che subisca danni derivati dalla cosa comune.Tale responsabilità  aggravata in quanto pone l'amministratore nella condizione di un "presunto colpevole", cioè di un responsabile sino a prova contraria, lo espone oltre che alla responsabilità civile anche ad una responsabilità penale ex art. 40 cod. pen. per gli eventi infortunistici derivanti dall'uso dell'ascensore che egli è  tenuto ad impedire.Si pensi al caso di lesioni personali derivanti da una caduta: se risulterà provato che tale evento è riconducibile ad una cattiva o addirittura inesistente manutenzione (periodica) dell'ascensore ne risponderà l'amministratore in persona e non quale rappresentante della compagine condominiale, poiché tenuto a verificare la perfetta funzionalità degli impianti e scongiurare il verificarsi dell'evento che invece si è prodotto per tale mancata o scorretta verifica. Sarà quindi consigliabile tutelarsi per la salute ed incolumità degli utenti sottoscrivendo apposite polizze assicurative che coprano le conseguenze di un'omissione o anche solo di una condanna risarcitoria, unitamente alle spese legali da sostenersi. 

 

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