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Mercoledì scorso, 05 febbraio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 il tanto dibattuto Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, contenente misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio scorso, risulta attuativo di quanto normato dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 160/2019, è in vigore da oggi, e fissa le modalità di riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale" a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcune tipologie di redditi assimilati.
La riduzione dovrebbe tradursi dunque in maggiori risorse in busta paga, ed interessa i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente così come inquadrati dall'art. 49 del T.U.I.R., esclusi i pensionati, ed i soggetti titolari dei redditi assimilati al lavoro dipendente così come inquadrati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del T.U.I.R..
Specificatamente, i redditi oggetto di applicazione della norma sono:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi per lavori socialmente utili.
Il taglio del - cuneo fiscale- si realizza con la previsione un trattamento integrativo, che assorbe e amplia il cosiddetto "bonus Renzi" di 80 euro al mese, e con l'introduzione di una nuova detrazione fiscale aggiuntiva a quelle già esistenti.
Nello specifico, se l'IRPEF lorda determinata sui redditi elencati è di importo superiore alla detrazione spettante prevista dall'art. 13 comma 1 del T.U.I.R., la somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, - 100 euro al mese – per intenderci, qualora però il reddito complessivo non supera i 28.000 euro.
Il trattamento integrativo previsto è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2020. L'ulteriore detrazione dall'IRPEF, anch'essa da rapportare al periodo di lavoro, spetta per le prestazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma fino a 35.000 euro;
- 480 euro, senza maggiorazione, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
L'ulteriore detrazione si applica ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che non possono quindi beneficiare del nuovo "trattamento integrativo".
Sono i datori di lavoro, sostituti di imposta, che riconoscono sia il trattamento integrativo, sia l'ulteriore detrazione, ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza del beneficio, dovendo provvedere al relativo recupero se risulta non spettante. Nel caso in cui risulti non spettante il trattamento integrativo, i sostituti di imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione; se l'importo da recuperare supera i 60 euro, il datore recupera la somma in quattro rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio stesso.
Infine la norma specifica che, per verificare il reddito complessivo che rileva al fine di beneficiare dell'inventivo, non rileva il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Rallegriamoci dunque, che se tutto va bene e non sono un pensionato, alla fine, dal mese di luglio avremo 20 euro in più in busta paga; possiamo tranquillamente affermare che il solito elefante ha partorito il solito topolino.
Meditate contribuenti, meditate.
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