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Inquadramento normativo: Artt. 1175, 1218, 1375, 2050 c.c.; D.lgs. n. 1967/2003 e successive modifiche(Allegato 5 - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); D.lgs. n. 385/1993.
Centrale rischi (Crif) e segnalazione ritardi pagamenti: I dati che riguardano un rapporto di credito, relativi al primo ritardo nei pagamenti sono accessibili nel rispetto di determinati termini, ossia:
Per dati accessibili si intende la segnalazione di essi alla Centrale rischi (Crif), ossia all'ente che «gestisce il sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo e che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti», quali ad esempio le banche (T.A.R. Molise Campobasso, n. 661/2018).
Regolarizzazione dei pagamenti: In caso di ritardo di pagamenti e di regolarizzazione successiva di questi, qualora vi è stata segnalazione alla Crif, le informazioni creditizie negative possono essere conservate fino a:
Decorsi i periodi su enunciati, se nel frattempo non sono stati registrati ulteriori ritardi o inadempimenti, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie.
Preavviso di segnalazione: «Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (come ad esempio la banca), anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie (quale la Crif). I dati relativi al primo ritardo possono essere segnalati dai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all´interessato». Tale preavviso deve essere specifico e puntuale in modo da consentire al cliente, attraverso il tempestivo pagamento del debito, di evitare conseguenze pregiudizievoli. Qualora l'istituto di credito non abbia provveduto alla su indicata comunicazione o non sia grado di provarne la ricezione da parte del cliente, la segnalazione alla Crif sarà illegittima e dovrà disporsene la cancellazione (cfr. Tribunale Firenze, sentenza n. 2304/2016, richiamata da Tribunale Paola, ordinanza del 9 marzo 2018). «Anche ai sensi dell'art. 125, co. 3 del Testo Unico Bancario "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"» (Tribunale Paola, ordinanza del 9 marzo 2018).
Casistica: «La banca mutuante che segnali al gestore dell'archivio dei debitori insolventi (cosiddetta Crif) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all'obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro» (Cass., n. 2033/2011, richiamata da Cass. civ., n. 9385/2018).
Segnalazione dati e illecito trattamento dei dati personali: La segnalazione dei dati riguardanti il ritardo nei pagamenti, quando è illegittima, integra un illecito trattamento dei dati personali. In tali casi trova attuazione l'art. 2050 codice civile che concerne la responsabilità per attività pericolosa. In buona sostanza, il trattamento dei dati relativi ai rapporti creditizi costituisce un'attività pericolosa e pertanto se, nel corso dello svolgimento di tale attività, viene cagionato un danno ad altri (nella specie agli utenti), il responsabile (che nell'ipotesi di illegittima segnalazione alla Crif è l'istituto di credito) «è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Il pregiudizio risarcibile è sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale e deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato (Cass., n. 1931/2017, richiamata da Cass. civ., n. 207/2019). La posizione del danneggiato è tuttavia agevolata «dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità» (Cass., n. 4443/2015, richiamata da Cass. civ., n. 207/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.