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Corso di laurea, SC precisa quando costituisce informazione ingannevole la sua descrizione nella guida dello studente

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Con sentenza n. 17583 del 5 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce informazione ingannevole l'indicazione, presente sulla guida dello studente, in merito a quei corsi di laurea classificati come percorsi diretti a formare coloro che opereranno nell'ambito dell'insegnamento. E ciò in considerazione del fatto che tale informazione non legittima gli studenti a pensare che la sola laurea costituirà titolo per la relativa abilitazione. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte. La ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento danni causati dalle informazioni, a suo dire, ingannevoli rinvenute sulla guida dello studente dell'anno accademico 2004-2005. In pratica, la ricorrente ha sostenuto che:

  • su tale guida, in riferimento al corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia, è stato indicato che detto corso fosse idoneo ad abilitare all'insegnamento nelle scuole;
  • tale informazione ha indotto la stessa ricorrente a scegliere il predetto corso;
  • conseguito il relativo diploma di laurea, la ricorrente ha scoperto che la suddetta informazione non era fondata.

È accaduto che sia in primo grado che in grado d'appello, la domanda della ricorrente è stata rigettata. Il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità. Questi ultimi, innanzitutto, fanno rilevare che le indicazioni contenute nella guida dello studente in questione prevedono che il corso di laurea, scelto dalla ricorrente, è un corso diretto alla formazione di coloro che "operano" nei servizi destinati all'infanzia". Orbene, a dire di quest'ultima, la parola abilitazione è insita nel verbo ... "operare", e che operare nella Scuola dell'Infanzia, a stretto contatto con i bambini da tre a sei anni, equivale a dire che il laureato ha acquisito la capacità o la formazione, nonché l'abilitazione, per poter esercitare la sua professione di educatore nel mondo della scuola dell'infanzia.


Tale interpretazione, sempre secondo la ricorrente, discende dal tenore letterale del testo presente nella guida dello studente, secondo cui "il corso di laurea trova la sua naturale prosecuzione nei percorsi abilitanti". A parere della Suprema Corte, l'interpretazione che la ricorrente fa del verbo operare è errata. Infatti, al contrario di quanto sostenuto da quest'ultima, il significato letterale del testo va coordinato con ogni parola che lo compone. Successivamente si deve procedere a collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne sia il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626) che lo scopo pratico che tale testo sottende. Tale modo di procedere a livello interpretativo trova il suo fondamento negli negli artt. 1363 c.c e seguenti; principi, questi, che, a parere dei Giudici di legittimità, bene sono stati applicati dai Giudici dei gradi precedenti. Invero, a loro dire, affermare che un corso di laurea è destinato a formare coloro che opereranno in un determinato settore (nella specie, l'infanzia) non deve portare alla deduzione che la laurea, conseguita all'esito del percorso, ne costituisce il relativo titolo di abilitazione. Piuttosto, tale informazione fa rilevare in modo evidente che "i laureati in detto corso acquisiscono un patrimonio formativo specifico rispetto a quei servizi, ma devono poi compiere gli altri passaggi necessari per l'inserimento effettivo in uno di quei servizi, in ciò evidentemente facilitati, rectius, resi più preparati e competenti dalla positiva frequenza del Corso medesimo". D'altro canto, che l'informazione contenuta nella guida dello studente non può essere interpretata nel senso indicato dalla ricorrente, emerge anche dal fatto che il tipo di corso in questione non è strutturato in modo tale da abilitare lo studente al momento del conseguimento della laurea.


 E ciò in considerazione del fatto che:

  • si tratta di un corso di laurea triennale che come tale non è idoneo ad abilitare all'insegnamento;
  • si tratta di un corso strutturato diversamente da Scienze della formazione che, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) è l'unico corso la cui laurea costituisce titolo abilitante. Infatti, l'esame di laurea di tale corso i) è sostenuto all'esito di un percorso formativo che è anche comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio svolte durante il percorso stesso, ii) ha valore di esame di Stato e iii) abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.

Peraltro, che il corso frequentato dalla ricorrente non possa far conseguire una laurea costituente titolo abilitante, risulta anche da un'altra circostanza. Vediamo quale. Sul sito internet dell'offerta pubblica relativa all'anno accademico 2004-2005 è stato espressamente indicato che unico corso, la cui laurea costituisce titolo abilitante, è quello in Scienze della formazione. Ne consegue che:

  • la guida dello studente non è tenuta ad indicare anche tutti i corsi le cui lauree, al contrario, non costituiscono titolo abilitante;
  • in mancanza di tale indicazione, la descrizione di un corso come quella del corso di cui stiamo discorrendo, non può costituire un'informazione ingannevole.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze dei due gradi precedenti.

 

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