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Coronavirus, giustizia amministrativa: udienze e adunanze a distanza compatibili con norme vigenti

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 Con parere n. 571 del 10 marzo 2020, il Consiglio di Stato, comm. Spec., ha fatto alcune precisazioni in merito alle modalità di svolgimento delle udienze pubbliche, così come previsto dal dPCM dell'8 marzo 2020. Questo decreto ha disposto con riferimento alla giustizia amministrativa «lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza». Orbene, ad avviso del Consiglio di Stato, anche l'attività consultiva potrà essere svolta secondo queste modalità, non essendo presenti il pubblico e i difensori, ma solo i magistrati componenti la Sezione o la Commissione speciale.

Ma quanto è compatibile tale modalità con il sistema normativo vigente?

Il Consiglio di Stato precisa che la previsione di ricorrere a detta modalità di collegamento da remoto stabilita dal su menzionato decreto ed estesa a tutto il territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020 trova conferma in altre norme.

Si pensi, ad esempio:

  • all'art. 3 bis Legge 241/1990, il quale, al fine di rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, espressamente incentiva l'uso di strumenti telematici, non solo nell'ambito dei rapporti interni, ma anche nell'ambito dei rapporti tra le diverse amministrazioni e i privati;
  • all'art. 14, comma 1, Legge 241/1990. Detta norma si riferisce alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti alla prima riunione della conferenza dei servizi. Orbene, questa disposizione espressamente dispone che la partecipazione in questione potrà avvenire anche in via telematica;
  • all'art. 12 D.Lgs., n. 82/2005, i) comma 1, secondo cui «le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione [...]»; ii) comma 3 bis, secondo cui le pubbliche amministrazioni «favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo»;
  • all'art. 45, comma 1, d. lgs n. 82/2005. Questa norma stabilisce chiaramente che i documenti trasmessi tra soggetti giuridici e pubblica amministrazione con strumenti telematici idonei ad accertarne la provenienza «soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale».

 Secondo il Consiglio di Stato, queste norme, pur riguardando l'attività amministrativa in generale, possono tranquillamente essere estese anche all'attività consultiva del Consiglio di Stato (e anche all'attività giurisdizionale in generale - n.d.r.). E ciò in considerazione del fatto che dal contesto normativo su citato è chiaro l'indirizzo seguito dal legislatore, ossia potenziare e incentivare il più possibile il ricorso agli strumenti telematici.

Il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza, a parere del Consiglio di Stato, «è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza. Peraltro tale modalità consente di tutelare la salute dei magistrati componenti la Sezione, o la Commissione speciale, senza pregiudicare il funzionamento dell'Ufficio (che continuerà ad operare a pieno regime), rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di home working o smart working, senza oneri per le finanze pubbliche.

La ratio di tale parere è la stessa che ha ispirato la previsione su menzionata con riferimento all'attività giurisdizionale, ossia consentire lo svolgimento delle udienze per le quali non è necessaria la presenza di parti diverse dai difensori mediante il collegamento da remoto. Anche in queste ipotesi, tale modalità:

  • eviterebbe i contatti sociali, fortemente sconsigliati nella situazione sanitaria che stiamo vivendo;
  • sarebbe in linea con il contesto normativo su richiamato dal parere del Consiglio di Stato in questione (n.d.r.).

 

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