Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Esame d'avvocato: come si completerà l'iter di selezione? I chiarimenti del decreto di rilancio

Imagoeconomica_1459228

La fase emergenziale ha spiazzato tutti. Gestire improvvisamente il blocco di tutte quelle attività il cui svolgimento non può prescindere dal contatto sociale è stato difficile. Il nostro quotidiano scorrere frenetico mai avrebbe potuto imbattersi nel pensiero di una siffatta battuta d'arresto senza precedenti dal dopoguerra.

In particolare, per il mondo forense, lo stop è stato un duro colpo. La sponsorizzazione del distanziamento sociale ha svuotato una professione come quella forense: la professione che per eccellenza si svolge in presenza, Si pensi alle udienze, ai rapporti con i colleghi, ai rapporti con il clienti e ai tribunali sempre affollati e movimentati. Tante misure sono state adottate a sostegno degli avvocati e della giustizia, tanto altro è rimasto in stand-by, come le procedure di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense.

Ebbene, con la fase della ripresa non c'è più tempo per restare fermi, occorre mettere in moto ciò che è rimasto in sospeso. Ma come?

Il cosiddetto "decreto rilancio", approvato il 13 maggio scorso, adotta anche delle misure dirette a disciplinare le modalità di completamento delle procedure di selezione degli avvocati.

In buona sostanza, per procedere nella correzione, occorrerà conciliare questa necessità con le regole sul distanziamento sociale. 

Ne consegue che la correzione degli elaborati potrà svolgersi anche da remoto. Tale modalità, tuttavia, sarà autorizzata dal presidente della commissione centrale solo quando potranno essere garantiti gli stessi standard dei criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame.

Nell'ipotesi in cui sarà autorizzata la modalità telematica di correzione, i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fisseranno le date delle sedute e disciplineranno le modalità di collegamento da remoto, nel rispetto della trasparenza, della collegialità, della correttezza e della riservatezza delle sedute.

Anche per gli esami orali, il presidente della commissione centrale potrà autorizzare, sino al 30 settembre 2020, il loro svolgimento mediante la modalità di collegamento da remoto, ossia «in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. In questi casi dovranno essere garantite: 

  • l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità di tale modalità,
  • l'identificazione dei partecipanti,
  • [...] la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità».

Lo svolgimento della prova orale da remoto non escluderà la presenza, presso la sede della prova di esame:

  • del presidente della sottocommissione,
  • del segretario della seduta,
  • del candidato da esaminare.

Con riferimento alla presenza fisica di questi soggetti occorrerà sempre rispettare:

  • tutte le norme sul distanziamento sociale;
  • le norme igienico-sanitarie dettate al fine di evitare il contagio e a tutela della salute dei commissari, dei canditati e del personale amministrativo.

Sia nel caso in cui le prove si svolgeranno in presenza, sia nell'ipotesi in cui esse si svolgeranno telematicamente, il presidente dovrà sempre disciplinare l'accesso del pubblico all'aula. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Decreto Rilancio: le misure per la giustizia
Riapertura per tutti con il metro in tasca. Ecco l...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito