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Con l'ordinanza n. 30645 dello scorso 28 ottobre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto la domanda di una donna volta a negare l'efficacia nella Repubblica di una sentenza ecclesiastica che dichiarava la nullità del suo matrimonio, in quanto si era accertato che i coniugi, avevano convissuto per più di tre anni, durante i quali era nata una figlia.
La Corte, premesso che la convivenza ultratriennale è impeditiva del riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica, ha difatti specificato che "i giudici di merito, giudicando sull'eccezione di convivenza quale causa di ordine pubblico ostativa al riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, devono accertare l'esistenza di una stabile convivenza protrattasi per oltre tre anni, oggettivamente intesa, in attuazione degli obblighi assunti con il vincolo del matrimonio; la valutazione del giudice di merito dev'essere immune, non solo, da errores in iudicando, ma anche da vizi nell'accertamento dei fatti di causa, deducibili in sede di legittimità nei limiti consentiti dalla censura di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una pronuncia emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale della Lombardia, con la quale veniva dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato fra una coppia di coniugi, per difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio.
Il marito proponeva, quindi, esplicita domanda volta a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica.
La Corte di Appello di Roma accoglieva la domanda, respingendo le difese della moglie secondo cui era ostativa alla dichiarazione di efficacia la circostanza per cui i coniugi avevano convissuto per più di tre anni.
La donna, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza impugnata per aver il giudice ritenuto che la convivenza matrimoniale, pur protrattasi per circa cinque-sei anni, non integrava una vera convivenza e, quindi, era priva di "capacità sanante di eventuali vizi genetici del matrimonio-atto".
La Cassazione condivide le doglianze sollevate.
Gli Ermellini ricordano che la convivenza ultratriennale costituisce un fatto integrativo dell'ordine pubblico e, in tal senso, impeditivo del riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica; opera su eccezione di parte, sulla quale ricade il relativo onere probatorio.
Sul punto, spetta alla Corte d'appello dare conto adeguatamente della esistenza o non esistenza della convivenza in senso oggettivo, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, ai fini del giudizio sulla fondatezza o infondatezza dell'eccezione: in particolare, la Corte d'appello, giudicando sull'eccezione di convivenza quale causa di ordine pubblico ostativa al riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, deve accertare l'esistenza di una stabile convivenza protrattasi per oltre tre anni, oggettivamente intesa, in attuazione degli obblighi assunti con il vincolo del matrimonio; la valutazione del giudice di merito dev'essere immune, non solo, da errores in iudicando, ma anche da vizi nell'accertamento dei fatti di causa, deducibili in sede di legittimità nei limiti consentiti dalla censura di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c..
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la motivazione della sentenza impugnata sia apparente in quanto, nell'indagine volta a dare conto della esistenza (nell'an) di una convivenza in senso oggettivo, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, la Corte di appello non ha esaminato un fatto potenzialmente decisivo, costituito della nascita di una figlia dall'unione coniugale, limitandosi ad affermare che la relazione tra i coniugi non fosse stata idonea ad integrare i caratteri di una vera convivenza in quanto non aveva rivestito i connotati di reciproco affetto, comune consuetudine di vita e progettualità familiare condivisa.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
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