Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Conferma immatricolazione, corsi di laurea a numero chiuso. TAR: se manca, esclusione del candidato solo previa comunicazione

Imagoeconomica_1365578

Con sentenza n. 7077 del 25 giugno 2018, il TAR Lazio ha stabilito che l'Università non può escludere dalla graduatoria, senza preventivamente inviare una comunicazione, coloro che:

  • hanno conseguito un punteggio utile nei concorsi per accedere a corsi di laurea a numero chiuso;
  • non hanno potuto inviare una conferma della loro decisione di immatricolazione nei termini previsti dal bando.

E ciò al fine di evitare possibili disfunzioni. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi. La ricorrente ha partecipato al concorso per accedere al corso di Laurea in igiene dentale per l'anno accademico 2017/2018. Nonostante il superamento del concorso, la ricorrente non ha provveduto alla conferma dell'immatricolazione entro il termine indicato nel bando. L'Università, pertanto, l'ha dichiarata rinunciataria ed ha emesso un provvedimento di esclusione dalla graduatoria. Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto impugnazione, ritenendo il provvedimento illegittimo per:

  • violazione dei principi in materia concorsuale;
  • violazione del principio del favor partecipationis;
  • violazione dell'art. 34 Cost. e, in particolare, del diritto allo studio.

Infatti, a dire della ricorrente, la Pubblica Amministrazione, emettendo il suddetto provvedimento impugnato, è incorsa nelle predette violazioni per non aver tenuto conto dei motivi di salute che hanno impedito alla ricorrente stessa di confermare l'immatricolazione nei termini. 

 Motivi questi, ben conosciuti dall'Università in quanto a quest'ultima comunicati con un'email nella quale, tra l'altro, sebbene arrivata successivamente alla scadenza del predetto termine, è stata segnalata con chiarezza la volontà della ricorrente di perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea in questione. Il caso è giunto al TAR Lazio, il quale, innanzitutto, afferma che la disciplina dell'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso non rientra nella disponibilità dell'Università poiché, non a quest'ultima, spetta il compito di determinare i numeri dei posti. Piuttosto nei compiti della stessa rientrano quelli organizzativi, tra i quali, appunto, prevedere tempi brevi per la conferma dell'iscrizione da parte dei candidati risultati idonei alla prova selettiva. Sebbene la previsione di una tempistica ristretta risponde a condivisibili e comprensibili esigenze organizzative, tuttavia l'Università non può lasciare delle falle in tale organizzazione; falle, queste, che porterebbero a disfunzioni. Si pensi ad eventi di forza maggiore che impediscono la comunicazione della conferma nei tempi ristretti, quali appunto comprovati motivi di salute (come è accaduto per la ricorrente). È evidente che, per queste ipotesi di carattere eccezionale, la Pubblica Amministrazione deve prevedere dei meccanismi cosiddetti di "salvezza". Ma quali potrebbero essere questi meccanismi di "salvezza" di cui parla il TAR? A parere dei Giudici amministrativi, sarebbe sufficiente che, in casi come quello di cui stiamo discorrendo, l'Università, prima di emettere un provvedimento definitivo di esclusione del candidato che abbia superato il concorso, ma che abbia omesso di confermare l'immatricolazione nei termini, proceda ad una comunicazione di tale esclusione. E questo al fine di rispettare i principi partecipativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Tale legge all'art. 7 stabilisce espressamente che a colui nei cui confronti un provvedimento amministrativo produce effetti deve esserne comunicato l'avvio del relativo procedimento. Detta comunicazione appare importante ancor più ove, poi, l'esito del procedimento si prevede sfavorevole per il destinatario (art. 10 bis L. n. 241 del 1990). Il rispetto di tali adempimenti da parte della Pubblica Amministrazione consente a quest'ultimo la produzione di osservazioni e documenti decisivi per un'inversione di tendenza nella decisione finale. Tornando al caso di specie, appare evidente che tutto questo non è stato rispettato. Infatti, l'Università:

  • non ha tenuto conto dell'email inviata della ricorrente e delle ragioni che hanno impedito alla stessa la conferma dell'immatricolazione nei termini;
  • ha emesso un provvedimento di esclusione dalla graduatoria, senza provvedere neppure ad una delle comunicazioni di sui sopra.

Con l'ovvia conseguenza, che tale comportamento, a parere del TAR, ha prodotto un atto illogico e sproporzionato. E ciò in considerazione delle evidenti ricadute negative nei confronti della candidata. D'altro canto, pur se si volesse ammettere che l'Università non fosse tenuta agli adempimenti di cui al combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 bis succitati, secondo i magistrati, la Pubblica Amministrazione, nel bando, "avrebbe dovuto comunque prevedere una previa comunicazione dell'esclusione destinata ai candidati che, collocatisi in posizione utile, non avevano proceduto agli adempimenti previsti dal bando, al fine di consentire agli interessati di esprimere la propria scelta in modo consapevole". Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, dichiarando illegittimo l'atto di esclusione.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il destino in 2 minuti di lettura, e sorbirsi quel...
SC: presunzioni qualificate per accertare utilizza...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito