Sul condominio e, per esso, sull´amministratore, incombe un generale obbligo di controllo, venendosi a trovare sostanzialmente nella posizione di custode dei beni condominiali. Nel caso in cui invece si tratti di un danno causato a terzi contrariamente a quanto accade per le altre obbligazioni condominiali, per le quali vige il principio di parziarietà, nel senso che i singoli condòmini rispondono esclusivamente pro-quota, per le obbligazioni derivanti da risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., gli stessi possono essere chiamati a rispondere con l´intero loro patrimonio, trattandosi di una obbligazione solidale.
Il principio è stato stabilito e ribadito di recente dalla Suprema Corte, Sezione VI Civile, con Ordinanza n. 3875 del 26/2/2016 che confermando il vecchio orientamento, ha rigettato il ricorso proposto da un privato al fine di ottenere il risarcimento del danno, a seguito di una caduta dalle scale del Condominio, asseritamente intrise da materiale viscido e oleoso.
La domanda attorea è stata respinta in tutti i gradi di giudizio non avendo, comunque, l´attrice assolto all´obbligo di provare l´esistenza del nesso di causalità richiesto anche nell´ipotesi di cui all´art. 2051 del codice civile.
Ebbene, afferma la Corte, "tale circostanza, ove pure fosse stata vera, sarebbe stata tale da escludere ogni responsabilità del Condominio, dato il carattere imprevedibile della medesima".
Pertanto, conclude ribadendo il principio per cui, per pacifica giurisprudenza: "anche l´applicazione delle regole di cui all´art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un´obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Ciò posto, è stato stabilito e ribadito efficacemente il principio per cui comunque: "Il custode non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c.
Se ne deve trarre, pertanto, che il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, 1 comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili"
In altri termini, contrariamente a quanto accade per le altre obbligazioni condominiali, per le quali vige il principio di parziarietà, nel senso che i singoli condòmini rispondono esclusivamente pro-quota, per le obbligazioni derivanti da risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., gli stessi possono essere chiamati a rispondere con l´intero loro patrimonio, trattandosi di una obbligazione solidale.
Ordinanza allegata.
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