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Condòmini dissenzienti da liti condominiali e spese legali

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Riferimenti normativi: Art.1132 c.c.

Focus: Le liti condominiali e i loro esiti hanno notevoli riflessi economici sui condòmini. Non è raro, perciò, che qualche condòmino dissenta dal partecipare alle spese legali derivanti dalle liti. Ma in che modo può essere manifestato il dissenso perché abbia efficacia? Le modalità sono state espressamente previste dal legislatore nell'art.1132 del codice civile.

Principi generali: Presupposto essenziale affinché un condòmino possa manifestare il proprio dissenso alla lite è che vi sia una delibera assembleare. Perciò è necessaria la preventiva convocazione e l'autorizzazione dell'assemblea all'azione giudiziaria ed alla nomina di un legale di fiducia del condomìnio. Di conseguenza, i condòmini non hanno la facoltà di esprimere il dissenso nel caso in cui non ci sia la delibera. Altresì, è impossibile per i condòmini esercitare il dissenso in relazione alle liti che l'amministratore promuove o alle quali resiste, senza preventiva autorizzazione assembleare ( art.1130 cod. civ.), perché esse rientrano nell'esercizio dei suoi poteri (Tribunale di Roma sentenza n.12803 del 18/6/2019).Tali, ad esempio, sono i casi di ricorso per decreto ingiuntivo contro i condòmini morosi oppure il ricorso d'urgenza per il passaggio delle consegne nei confronti dell'amministratore uscente e i casi di osservanza del regolamento condominiale. Premesso ciò, il legislatore ha previsto espressamente le modalità attraverso le quali i condòmini possono esprimere il loro dissenso ad una lite condominiale. 

L'art.1132 cod. civ. precisa, al comma 1, che : << Qualora l'assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condòmino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione >>.


Ma con quali modalità va notificato il dissenso all'amministratore? Si premette che, secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli 8 gennaio 2003), il condòmino presente in assemblea, per essere dissenziente, e, quindi, legittimamente escluso dalle spese legali non solo deve esprimere manifestamente il voto negativo in assemblea, che deve essere riportato nel verbale assembleare, ma, dopo, in sede distinta e diversa dall'adunanza condominiale, ha l'obbligo di notificare all'amministratore con un atto scritto la sua contrarietà alla causa, e, quindi, la sua volontà di essere esonerato dalle spese.Tale atto deve essere, perciò, notificato all'amministratore nel termine perentorio di decadenza di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.

Se l'interessato è presente all'assemblea il termine di trenta giorni decorre da quel momento. Se, invece, l'interessato è assente il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui gli sarà comunicato il contenuto della delibera nei modi e termini di legge. Posto ciò, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 15 gennaio 1978, n. 2967), la dichiarazione di dissenso va notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. La giurisprudenza prevalente, però, ha da tempo puntualizzato che la manifestazione di dissenso del condòmino, rispetto alla promozione di una lite deliberata dall'assemblea, può essere notificata all'amministratore mediante raccomandata A/R che provi l'avvenuto ricevimento da parte del condomìnio. La notifica del dissenso mantiene, comunque, inalterato il diritto del condòmino di prendere parte alle successive deliberazioni assem­bleari concernenti il prosieguo della controversia e di manifestare la propria volontà, anche in ordine allo specifico argomento dell'abbandono della lite.

Il condòmino dissenziente, come accennato in premessa, esprime il suo dissenso alle liti perché non vuole partecipare alle spese processuali, ma quali sono le conseguenze del dissenso e i suoi effetti rispetto alle liti ?

Innanzitutto si deve tener presente che ai sensi dell'art.1132, comma 2, cod. civ.: << Se l'esito della lite è stato favorevole al condomìnio, il condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente >>. La disposizione di cui all'art. 1132 c.c. deve, quindi, applicarsi al caso in cui sia certo che l'interesse del condomìnio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condòmino dissenziente. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in merito agli effetti del dissenso del condòmino rispetto alle liti, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui il condomìnio risulti soccombente rispetto alla lite dall'ipotesi in cui il condomìnio risulti vittorioso e il condòmino dissenziente ne tragga vantaggio.

Nel primo caso, il condòmino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva. Nel secondo caso, invece, il condòmino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condomìnio - è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. In sostanza, l'esonero del condòmino dissenziente dalle spese è limitato all'ipotesi di soccombenza del condomìnio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza, e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condomìnio, oltreché alle spese di difesa. Se invece la lite ha avuto esito favorevole per il condomìnio e il condòmino dissenziente ne ha tratto vantaggio è tenuto a partecipare alle spese di lite quali, ad esempio l'eccedenza degli onorari del legale del condomìnio rispetto a quanto disposto dal giudice (cosiddette spese legali non ripetibili). 

 

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