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Con una recentissima decisione, la n. 41280 depositata l'8 ottobre scorso, la sesta sezione della Corte di Cassazione si pronuncia di nuovo in tema di concorso esterno in associazione mafiosa.
Nel caso che le veniva sottoposto, la Corte si trovava a decidere in ordine ad un'ordinanza custodiale disposta nei confronti dell'imputato per concorso esterno nell'associazione diretta al traffico di stupefacenti.
La difesa dell'imputato, argomentando sui fatti emersi dalla stessa motivazione del Tribunale del Riesame, sottolineava come fosse del tutto carente il provvedimento in ordine alla prova della gravità indiziaria in relazione al concorso esterno.
La Corte, per rispondere alle istanze del ricorrente, ha delineato la dibattuta disciplina – di creazione giurisprudenziale – della figura del concorrente esterno, ricordando come la giurisprudenza abbia "da tempo chiarito che "è configurabile il concorso cd. esterno nel reato in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" - Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181; ribadita da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, e più di recente, Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V. e altro, Rv. 273356."
E' dunque necessario che:
1. l'agente sia consapevole dell'esistenza dell'associazione ;
2. l'agente sia consapevole del contributo causale arrecato dalla propria condotta alla conservazione dell'associazione o al suo rafforzamento;
3. l'agente agisca con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione – anche parziale – del programma criminoso;
4. è esclusa la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile.
In definitiva occorre che l'evento, causalmente collegato al contributo offerto, sia oggetto diretto della volizione.
Nel caso di specie, la Corte conclude nel senso di ritenere corrette le doglianze della difesa poiché, alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata, mancava proprio la prova della consapevolezza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione e dell'intento di fornire un contributo concreto ed essenziale per rafforzarne l'operatività, assicurando forniture di stupefacenti in modo continuativo.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.