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Dopo la stretta della manovra finanziaria del 2019, la bozza della legge di bilancio rivede con misure ancora più restrittive la possibilità di aderire o rimanere al regime forfettario.
Una prima rivoluzione, tuttavia prevedibile, sta nelle modalità di fatturazione, infatti anche per i contribuenti forfettari scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica, tuttavia è possibile che venga previsto un primo scaglione di forfettari fino ad € 30.000,00 con esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica, al fine di aiutare i piccoli artigiani magari prossimi alla pensione e che non sono strutturati.
Le novità non si fermano qui: accanto ai nuovi limiti, ai nuovi obblighi, dal 2020 il reddito dei forfettari dovrà essere determinato in modalità analitica e quindi sarà necessario tenere un minimo di contabilità e conservare i documenti delle spese sostenute.
Altri limiti che riguardano proprio l'accesso o il proseguimento sono:
A questi si devono aggiungere i requisiti previsti dalla manovra 2019, la quale pur avendo allargato la platea per l'elevazione del fatturato e l'abolizione di alcuni limiti, reintrodotti da questa manovra, ha inserito limiti molto restrittivi e penalizzanti, in particolare:
Le continue strette porteranno a disincentivare l'adozione di tale regime, anche perché nel caso che l'amministrazione finanziaria accerti che il soggetto non aveva i requisiti per applicare il regime forfettario, verrebbero recuperate Irpef e IVA sin dall'inizio, una vera stangata per il contribuente.
Tuttavia, riuscendo a rispettare i paletti imposti, il regime agevola molto, soprattutto i "nuovi contribuenti".
Infatti per i soggetti che avviano una nuova attività l'applicazione del regime forfettario è per i primi 5 anni di attività pari al 5% del reddito determinato forfettariamente.
I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica la flat tax del 5% sono i seguenti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite per l'accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).
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