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Concorrenza sleale: il fallimento della società convenuta non fa venir meno la condotta illecita.

L´intervenuto fallimento della società che ha posto in essere una condotta illecita, consistente nel compimento di atti di concorrenza sleale, non fa venir meno l´interesse ad agire della parte che lamenta di aver subito un danno da tale condotta. E´ quanto statuito dal Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 15 novembre 2017.
Ma ripercorriamo brevemente i fatti di causa.
La società attrice è produttrice di un particolare tipo di fanale, tutelato a livello comunitario, costituito da una serie di componenti, soggetti ad omologazione e da tre elementi costruttivi: la lente, la parte ottica ed il corpo fanale. Tali elementi costruttivi costituiscono un unicum e non possono essere venduti separatamente e ciò per esigenze di sicurezza del veicolo su cui viene montato il fanale. E´ accaduto che la società convenuta ha proceduto alla vendita separata della sola lente, rispetto al corpo fanale predetto, riportando sulla stessa la dicitura "homologated", ossia "omologata". Tale comportamento, a dir dell´attrice, integra una condotta illecita e, precisamente, una condotta di concorrenza sleale sia ai sensi dell´art. 2598 c.c., n.3, per aver violato norme pubblicistiche e per aver tratto un illecito vantaggio concorrenziale, e sia ai sensi dell´art. 2598 c.c., n. 2 per aver utilizzato l´espressione "homologated", appropriandosi indebitamente di pregi altrui.
In virtù di tale situazione, pertanto, la società attrice ha investito della questione il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di imprese, chiedendo l´accertamento della condotta illecita posta in essere dalla convenuta e la sua immediata cessazione. Il Tribunale adito ha, innanzitutto, confermato che la vendita della sola lente posta in essere dalla convenuta costituisce una violazione della correttezza professionale; in secondo luogo, ha rilevato il fatto che l´utilizzo improprio della scritta"homologated" sulla lente costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi a danno dell´imprenditore che ha ottenuto la certificazione di omologazione (nel caso in esame, la società attrice) e ciò sebbene il prodotto falsamente certificato soddisfi i requisiti tecnici richiesti per il rilascio della medesima certificazione.
Sulla base di tali premesse, è stata, pertanto, ordinata l´immediata cessazione del comportamento illecito della convenuta, a nulla rilevando il fallimento di quest´ultima, intervenuto nel frattempo. Infatti, secondo il Tribunale di Torino, tale fallimento non fa venir meno l´interesse ad agire dell´attrice dal momento che "la persistenza dell´interesse ad agire prescinde dall´effettiva possibilità di reiterazione" del comportamento illecito da parte della convenuta. In buona sostanza, il Tribunale di Torino, in punto, ha sposato l´orientamento giurisprudenziale più recente, in virtù del quale nel caso in cui l´attore abbia chiesto l´accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare (nel caso di specie, l´accertamento della condotta illecita posta in essere dalla convenuta e la cessazione di tale condotta) la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l´esecuzione della prestazione (nella questione in esame, il fallimento) non fa cessare la materia del contendere ossia non estingue l´interesse all´accertamento del fatto controverso (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23476 in Giust. civ. Mass. 2010, 11, 1478). D´altro canto, secondo il Tribunale di Torino, la domanda attorea di inibitoria (ossia la domanda diretta, appunto, ad impedire alla convenuta l´ulteriore vendita di singoli componenti di fanali destinati alla combinazione con il corpo del fanale) può trovare accoglimento solo in questo contesto processuale, dal momento che tale domanda, non prevedendo la restituzione di un bene mobile in possesso del fallimento, ma semplicemente l´accertamento della condotta illecita della convenuta e la sua cessazione, non può essere esperita con la procedura di insinuazione passiva e quindi non può essere proposta nel corso del procedimento fallimentare (art. 103 Legge Fallimentare) (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, Sent., 23 luglio 2010, n. 17279).
Tali considerazioni, pertanto, hanno rafforzato il convincimento del Tribunale di Torino adito, inducendolo ad accogliere la domanda attorea, pur in presenza dell´intervenuto fallimento della convenuta.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm; "Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm; "Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?"http://www.avvocatirandogurrieri.it/Riproduzione-di-una-foto-e-possibile-se-non-c-e-consegna-del-negativo-o-di-altro-mezzo-di.htm; "Chi risponde dei danni causati da autoarticolato? La soluzione della Cassazione" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Sinistro-autoarticolato-causa-danni-SC-responsabili-solidalmente-proprietario-motrice-e-rimorchio.htm; "Punti su patente, Cassazione: nessun obbligo di comunicazione ad utente in caso di variazioni" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Punti-su-patente-Cassazione-nessun-obbligo-di-comunicazione-ad-utente-in-caso-di-variazioni.htm

 

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