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Comunicazioni e notificazioni di cancelleria: cosa è cambiato con il PCT?

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 Inquadramento normativo: l'art. 16 d.l. n. 179 del 2012; art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

Comunicazioni e notificazioni di cancelleria: con l'avvento del PCT, è stato generalizzato l'obbligo di effettuare comunicazioni e notificazioni con la modalità telematica, da eseguire all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Si è, correlativamente, espressamente sancita la "sanzione" del deposito in cancelleria nell'ipotesi di mancato assolvimento all'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC (per i soggetti per i quali è prescritto) nonché nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario (art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, cit.).

Procedura: le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo PEC del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, ovvero quando il mittente ricevi, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. 1, 26 novembre 2018, n. 30532).

Qualora il biglietto di cancelleria non possa notificarsi all'indirizzo pec per causa imputabile al destinatario, la cancelleria non ha alcun obbligo di comunicare o notificare l'atto via fax, posto che la comunicazione o notificazione si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria, come previsto dalla norma ( Cass. Sez. L, 23 gennaio 2018, n.1647).

Questioni controverse: attengono agli obblighi imposti sui destinatari ai fini del perfezionamento della comunicazione o notificazione nonché la possibile idoneità o meno della comunicazione integrale del provvedimento a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione.

Oneri del destinatario: il difensore è responsabile della corretta tenuta e consultazione della casella PEC, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali ( Cass. Sez. L, 2 luglio 2014, n. 15070).

 Analogamente, nessuna remissione in termini sussiste nel caso in cui il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dipenda dalla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario: tale evento è imputabile all'avvocato che ha mal gestito spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. Sez. 5, 21 marzo 2018, n. 7029).

Altri oneri del destinatario consistono nella dotazione di tutte le strumentazioni informatiche per la lettura di documenti informatici comunicati dalla cancelleria in formato compresso (Cass. Sez. 3, 20 luglio 2016, n. 14827) nonché dell'utilizzo di dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione; è obbligatorio controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917).

Impugnazione: il nuovo art. 133, comma 2, c.p.c. prevede che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni; restano tuttavia valide le norme processuali, derogatorie e speciali, che collegano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (come, ad esempio in materia fallimentare, lavoristica, nel caso di ricorso per Cassazione e di opposizione agli atti esecutivi).

Giudizio in Cassazione: in relazione alla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., prevale la disposizione di cui all'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (ex multiis, Cass. Sez. U, 15 dicembre 2015, n. 25208 e Cass. Sez. 6 - 3, 22 maggio 2017, n. 12780); tuttavia, è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine ex art. 348-ter c.p.c. la comunicazione che non consenta di conoscere la natura del provvedimento adottato, in quanto manca l'indicazione che l'ordinanza era stata resa ex art. 348-bis c.p.c, (Cass. Sez. 6 - 3, 18 maggio 2018, n. 12342).

Rito del lavoro: la mera comunicazione è sufficiente a far decorrere i termini per l'impugnazione del licenziamento nel caso del rito del lavoro, a meno che la semplice comunicazione non sia idonea a consentire alla parte di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. L, 24 ottobre 2017, n. 25136 per il caso in cui dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risultava trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza).

 Opposizione agli atti esecutivi: è idonea a far decorrere il termine di decadenza di 20 giorni, una comunicazione (effettuata a mezzo PEC) non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto ( Cass. Sez. 3, 13 febbraio 2018, n. 3430 e 12 giugno 2018, n. 15193).

Procedimento sommario di cognizione: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, purché comunicata nel testo integrale (Cass. Sez. 2, 6 giugno 2018, n. 14478); tuttavia, con riferimento alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, si è specificato che non rileva che la comunicazione dell'ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c.

Opposizione alla dichiarazione di adottabilità: la specialità delle disposizioni in materia, con conseguente esclusione della disciplina generale, implica che la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, sia quando sia effettuata mediante ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c. che mediante notificazione della cancelleria a mezzo posta elettronica ex art. 149 bis c.p.c. ( Cass. Sez. 6 - 1, 6 dicembre 2017, n. 29302 e Cass. Sez. 1, 24 aprile 2018, n. 10106); si è inoltre specificato che la notifica eseguita a cura della cancelleria a mezzo PEC è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione anche nel caso di mancata indicazione nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo PEC ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario ( Cass. Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20947).

 

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