Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con misure che impattano su tutti i settori, non escluso quello giudiziario.
In particolare, l'art. 83 del D.L. 18, inerente le Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, contiene specifiche disposizioni per il settore penale che, da questo momento in poi, saranno le uniche a trovare applicazione per tutti i processi in corso, stante la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11.
In particolare, ad eccezione dei procedimenti urgenti, sino alla data del 15 aprile 2020 si prevede:
- un ulteriore rinvio d'ufficio delle udienze;
- la sospensione dei termini processuali, di tutti i procedimenti giudiziari: si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali; sono altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. relativi ai termini di durata massima di custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare;
- una nuova regola per il computo del decorso dei termini durante il periodo di sospensione e di quelli "a ritroso": ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo; quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Tali previsioni non valgono, come detto, per i procedimenti espressamente definiti come urgenti, ovvero: i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza e quelli per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; i procedimenti ove gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. (la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile). Per tali procedimenti, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra le altre misure, anche quelle relative alla possibilità di celebrare a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p. le udienze penali pubbliche.
Per il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari sentitile diverse autorità interessate, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, potranno adottare una serie di misure, tra cui la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e/o dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze; la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 ,con le eccezioni per i procedimenti urgenti (nel caso di rinvio, tuttavia, il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del c.p.p. e di cui agli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 159/2011 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato).
In tutti i casi, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali saranno effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e tutti gli uffici giudiziari saranno autorizzati all'utilizzo di tali sistemi; le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia o d'ufficio.
Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui saranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.
La concessione dei permessi premio o del regime di semilibertà potrà essere sospesa dalla magistratura di sorveglianza, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.