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Processo civile: domanda di garanzia tra competenza del giudice e peculiarità

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Inquadramento normativo: Art. 32 c.p.c.

La domanda di garanzia e competenza del giudice: «La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione».

Cumulo per ragioni di connessione tra cause, di cui una relativa a domanda di garanzia e sospensione feriale dei termini: Nel caso in cui due cause sono cumulate per ragioni di connessione, ma una di esse è soggetta a sospensione feriale dei termini processuali e l'altra no, cosa accade? Si pensi ad esempio all'opposizione all'esecuzione, non soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, connessa ad altra causa relativa a domanda di garanzia, assoggettata a questo regime, in quest'ipotesi «la decisione che interviene su di esse sciogliendo la connessione e […] dichiarando inammissibile la domanda di garanzia, se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l'opposizione all'esecuzione, non è soggetta all'applicazione della sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato» (Cass. n. 2750/15, richiamata da Cass. civ., n. 5038/2017). Per l'applicazione del regime ordinario, occorrerà appellare la sentenza di primo grado anche per il capo che ha disposto lo scioglimento della connessione, riproponendo le domande connesse al giudice di appello, mediante apposito specifico gravame della sentenza di primo grado ( Cass. civ., n. 5038/2017). 

Domanda di garanzia e chiamata di terzo: Se il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo con il quale non ha alcun rapporto contrattuale, qualificandolo come il vero legittimato passivo, in tale caso non si è dinanzi a un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva). E ciò in considerazione del fatto che vi è contestazione della suddetta legittimazione. Ne consegue che, in questo caso:

  • la chiamata del terzo si configura come chiamata del terzo responsabile;
  • si ha estensione automatica della domanda al terzo che il giudice esaminerà a prescindere dalla richiesta espressa dell'attore (cfr. Cass., nn. 20610/2011; 24294/2016; 558/2018, richiamate da Cass. civ., n. 30601/2018).

Diverso è il caso in cui il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, senza, tuttavia, chiedere il rigetto della propria legittimazione passiva. In quest'ipotesi, se il convenuto chiede solo di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore e questi non estende la domanda verso il terzo, «il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo e ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo a una situazione di scindibilità delle cause» (Cass., nn, 5444/2006; 23308/2007, richiamate da Cass. civ., n. 30601/2018).

Chiamata a garanzia dell'assicuratore e posizione di quest'ultimo nel giudizio: «La posizione dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio nel quale viene chiamato in causa - e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull'accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione, l'estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale - è quella di un interventore adesivo autonomo» (Cass., sez. un., n. 24707/2015, richiamata da Cass. civ., n. 925/2017). 

Chiamata in causa in garanzia e impugnazione: Nell'ipotesi in cui sia stato chiamato un terzo in garanzia e a seguito della definizione del giudizio di primo grado, sia solo il terzo stesso a impugnare la sentenza di accoglimento sia della domanda principale che afferma la responsabilità del convenuto sia quella di garanzia da costui proposta, l'impugnazione giova anche al soggetto garantito. E ciò indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione incidentale da parte di quest'ultimo e dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria. In buona sostanza, in questi casi ci si troverà difronte a un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale e tanto sia ove «il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, sia ove abbia allargato l'oggetto del giudizio, chiedendo l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e [...] l'attribuzione della relativa prestazione» (Cass., S U. n. 24707/2015, richiamata da Cass. civ., n. 5876/2018).

Domanda di garanzia e infortuni di lavoro: «In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia» (Cass. n. 11362/2009, richiamata da Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 8898/2014).

 

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