Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Compensi legali, SC : “Nella fase istruttoria rientra anche il solo esame di una relazione dei servizi sociali”

Imagoeconomica_20414

 Con l'ordinanza n. 7829 dello scorso 10 marzo in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto l'istanza del difensore che- con riferimento alla prestazione resa, in un giudizio di divorzio, a favore di una donna, ammessa al gratuito patrociniochiedeva il compenso maturato per l'attività istruttoria consistente nel solo esame delle relazioni dei servizi sociali.

La Cassazione ha difatti precisato che anche l'esame della consulenza dei servizi sociali è qualificabile come atto istruttorio, essendo assimilabile all'esame della c.t.u. o comunque alle attività difensive inerenti alle informazioni o atti istruttori compiuti d'ufficio.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di una donna, ammessa al gratuito patrocinio, con riferimento ad un giudizio di divorzio, svoltosi a partire dal 2017.

Il Tribunale riteneva che nulla fosse dovuto per le attività svolte nel 2017, dato che, in tale annualità, la donna superava i limiti reddituali per godere del beneficio, mentre, per quelle successive, liquidava il compenso per la sola fase decisoria, per l'importo di Euro 1383,50.

 L'avvocato proponeva l'opposizione, lamentando la mancata liquidazione del compenso per l'attività istruttoria svoltasi nel 2018, consistente nell'acquisizione e nell'esame di una relazione dei servizi sociali.

Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che non fosse stata svolta alcuna attività istruttoria.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, eccependo la violazione dell'art. l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per avere il giudice di merito negato il compenso per le attività istruttorie, sebbene all'udienza presidenziale svoltasi nel 2018 era stata acquisita ed esaminata una relazione dei servizi sociali.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

La Corte ricorda che l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone, con previsione non tassativa, che l'istruttoria comprende l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti. 

 Ne deriva che anche l'esame della consulenza dei servizi sociali è qualificabile come atto istruttorio, essendo assimilabile all'esame della c.t.u. o comunque alle attività difensive inerenti alle informazioni o atti istruttori compiuti d'ufficio.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come l'esame delle relazioni dei servizi sociali era stata svolta all'udienza presidenziale nel 2018, allorquando la parte possedeva i requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio e, sebbene il processo, transitato alla fase contenziosa, fosse stato rinviato immediatamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di istruttoria, tuttavia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 anche l'esame della relazione doveva essere qualificato come atto istruttorio.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso cassa l'ordinanza, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

I segreti di Roman Abramovich, l’oligarca russo le...
Cassa forense, polizza infortuni: la convenzione c...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito