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Classi pollaio, giudici "condannano" le Scuole italiane: "Illegali, diritti e sicurezza siano garantiti"

Le classi pollaio rimangono, probabilmente, uno dei fenomeni che più misura la distanza tra la scuola italiana e quella degli altri paesi europei. rispetto ad un legislatore scarsamente attento, In molti casi sono stati i giudici a sancire principi importanti soprattutto quando tra gli alunni ci sono delle persone disabili. Ma non solo.
In questo articolo, cerchiamo di ritornare sulla questione, dopo che parecchie volte ce ne siamo occupati nei mesi e negli anni scorsi. Lo facciamo, cercando, con l´umiltà che la situazione richiede, di poter segnalare a quanti potessero essere interessati, alcuni principi attorno ai quali la giurisprudenza si è soffermata quando è stata chiamata a pronunciarsi. Lo facciamo in particolare centrando i riflettori su due pronunce: una prima pronuncia del Tar della Toscana che è considerata giustamente dai giuristi e dagli operatori scolastici una sorta di apripista, ed una seconda, recentissima, del Tar della Sicilia, sede di Palermo, che ha affermato un secondo principio, quello che, in ogni caso, le classi con più di 20 studenti debbano rispettare determinate regole per garantire la piena sicurezza di tutti.
La pronuncia del Tar di Firenze
Sono illegittime le "classi pollaio", soprattutto se comprendono, al loro interno, alunni con disabilità accertata. In questi casi, le classi non possono superare i 20 alunni, ed in caso tale numero sia superato, l´amministrazione scolastica è obbligata a giustificare le ragioni della deroga, che devono essere lineari e inattaccabili, altrimenti incorre in una condotta illegittima in quanto contraria alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti Umani.
Lo ha affermato, con una pronuncia straordinaria che al momento del suo deposito ha fatto il giro del web, il T.A.R. Toscana, sede di Firenze, con la recente Ordinanza n. 1509/2016, depositata il 22/9/2016, che è considerata, come detto in premessa, una sorta di apripista in questa delicatissima materia, avendo suscitato numerosi ricorsi a catena, considerato che la prassi di moltissimi Istituti Scolastici si muove spesso in direzione opposta a quanto affermato dal Tribunale.
L´antefatto
Con ricorso proposto al T.A.R. della Toscana, la madre di un alunno disabile (diagnosi di gravità attestata ai sensi dell´art. 3 della legge n. 104/1992), nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, citava in giudizio un Istituto di Istruzione Superiore, il Ministero della Istruzione e lo Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e chiedeva al T.A.R. l´annullamento dei provvedimenti con i quali era stato determinato l´organico di diritto e successivamente l´organico di fatto dell´Istituto, nella parte in cui era stata istituita una classe, frequentata tra gli altri dal ragazzo disabile, comprendente n. 31 studenti, dei quali n. 2 studenti affetti da una patologia invalidante.
La mamma, con il proprio ricorso, chiedeva che l´istituzione della "classe pollaio" fosse riconosciuta illegittima dai Giudici ai sensi del D.P.R. n. 81/2009, e delle sue disposizioni in base alle quali le classi iniziali degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ove accolgano alunni in condizioni di disabilità, devono essere costituite da non più di venti alunni, e che fanno obbligo alla amministrazione scolastica di illustrare le ragioni della consistenza numerica, se superiore.
Inoltre, la signora, affermava che l´inserimento del figlio in una classe di trentuno alunni, di cui due disabili gravi, violasse il diritto costituzionale dello sfortunato ragazzo alla istruzione e alla integrazione scolastica. Infatti, diceva, l´eccessivo affollamento della classe avrebbe potuto pregiudicare il corretto svolgimento della didattica e la stessa inclusione dei minori disabili nel contesto scolastico.
La decisione
Il T.A.R. ha accolto in sede cautelare il ricorso, dando ragione alla ricorrente.
Il diritto all´educazione e all´istruzione, sancito dall´art. 12 della legge 104/1992, ha premesso la Sezione, è un diritto fondamentale, riconosciuto dall´art. 38 della Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Se da un lato al legislatore possono essere riconosciute valutazioni discrezionali nelle misure di attuazione dei diritti delle persone, questo potere non è illimitato ma deve rispettare quel "nucleo di garanzie per gli interessati" (Corte Costituzionale, n. 80/2010).
I Giudici, ha ricordato in proposito il T.A.R., ha infatti riconosciuto che l´obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile degli interessati all´istruzione e all´integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che, oltre ad essere individuale, è anche sociale, in quanto "l´istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell´individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale".
Ciò detto, il T.A.R. è entrato nel merito della questione della istituzione delle classi, partendo dall´art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 81/2009: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell´infanzia, che accolgono alunni (con disabilità, ndr) sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (...)".
Orbene, il figlio della ricorrente, ha rilevato la Sezione, è stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, per di più con la presenza di altro alunno disabile, senza che la amministrazione scolastica avesse documentato l´esistenza delle condizioni per la deroga al contingente (di 20 alunni) indicato dalla legge.
Pertanto, ha ordinato, "l´Istituto scolastico dovrà garantire la frequentazione di una classe composta nel rispetto dei contingenti numerici normativamente stabiliti".
L´ordinanza del Tar della Sicilia
Il caso più recente nel quale i giudici sono intervenuti è quello nel quale il Tar Sicilia, sezione di Palermo, con ordinanza n. 1478/2017 ha ordinato all´Amministrazione scolastica lo sdoppiamento di una classe pollaio di un I.I.S.S. di Palermo in quanto "che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come gia` ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall´art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)".
Non solo: i il TAR ha anche ritenuto, che vada "approfondita la terza censura in ordine al dedotto contrasto del provvedimento impugnato con la normativa a tutela della sicurezza nell´edilizia scolastica, per la quale la produzione documentale della p.a. appare insufficiente" e quindi ha ordinato che vadano "acquisiti documentati chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti per il superamento del parametro 26 persone/aula, avuto riguardo a quanto previsto dai punti 5.0 e 5.6 del D.M. 26.08.1992, con onere della resistente Amministrazione di depositare il rapporto informativo e la relativa documentazione".
Il passaggio più importante dell´ordinanza, quello cioè che rappresenta un quid novi rispetto alla giurisprudenza prima segnalata, è proprio il riferimento al D.M. 26.08.1992, che al punto 5.6 comma 3, prevede che "le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell´esodo quando il numero massimo di persone presenti nell´aula sia superiore a 25".
Ma non si tratta solo di porte. Il D.M. citato stabilisce, nell´ottica della garanzia di una maggiore sicurezza tanto per gli studenti che per il personale della scuola, una serie di parametri di relazione fra numero di alunni e dimensioni delle aule scolastiche. Quindi, tutte le aule ed in tutti i casi devono essere a norma per altezza, superficie, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte. Ciò appunto perché è previsto dal D.M. del 18/12/1975.
Facendo un po´ di conti, come posto in luce da uno dei periodici più diffusi in materia scolastica, La Tecnica della scuola, ogni alunno infatti deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadrati nella scuola dell´infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di 1,96 nella scuola secondaria di secondo grado, laddove l´altezza minima delle aule deve essere di 3 metri. Se da un lato il superamento di questi limiti mette a repentaglio la sicurezza degli studenti (e dei docenti), dall´altro l´eccessivo numero di alunni per classe ne penalizza la formazione. Qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni rispetto ai parametri di sicurezza, sarebbe possibile rapportare la consistenza numerica delle classi alla reale grandezza delle aule con conseguente e doverosa diminuzione del numero di alunni.
Quindi, allo stato dei fatti, e senza necessità di citare le restanti pronuncia, una classe non può essere formata da oltre 20 alunni, in ogni caso, almeno in due circostanze: 1) quando tra gli studenti ci sia una persona disabile; 2) quando, avuto riguardo al numero degli studenti, le caratteristiche delle classi non soddisfino quelle recate dal decreto ministeriale che abbiamo visto, con uno spazio a disposizione di ciascun alunno inferiore al minimo stabilito.

 

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