L´obbligo era stato introdotto dal governo Monti nel 2012, ma successivamente l´applicazione era stata ridottissima, anche per effetto della sua impopolarità e di polemiche che avevano portato gli ordini e i collegi professionali, a partire da quello forense, ad interpretazioni nella norma che, sostanzialmente, ne avevano ridotto non poco il carattere di obbligatorietà (il Consiglio Nazionale Forense aveva, per esempio e con proprie circolari, ritenuto che, di per sè, la mancata ottemperanza all´obbligo di dotarsi dell´apparecchio non fosse sanzionabile, se non dietro il rifiuto del professionista di consentire al cliente richiedente di pagare la prestazione legale secondo quel sistema e nei limiti che diremo).
Proprio sull´onda di tale irrilevanza, recentemente il Ministero dello sviluppo economico era intervenuto con una norma all´italiana: colpire con una sanzione pari a €30 la vendita di beni e di servizi senza Pos. Un balzello sostanzialmente simbolico, considerato che il fatto che dovesse applicarsi a tutte le volte nelle quali il professionista avesse rifiutato al cliente il pagamento in quella maniera, e il moltiplicarsi potenzialmente a dismisura della sanzione, costituiva più un modo per un dietrofront onorevole da parte del governo, piuttosto che una vera sanzione che non è pure il legislatore ai tempi del governo Monti aveva mai osato introdurre.
In ogni caso, la pietra tombale su questa norma è stata posta dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto la norma in contrasto con il principio costituzionale secondo cui nessuna prestazione economica può essere imposta se non in base alla legge. E poi che, come detto, nessuna sanzione era stata dal legislatore prevista, fine della storia.
I giudici di palazzo Spada con il parere n. 1104/2018 dello scorso 23 aprile, hanno disposto la sospensione del giudizio sullo schema di dm messo a punto dal Mise, cui sono stati chiesti maggiori approfondimenti.
Il problema, dal quale è partito il Consiglio di Stato, è che la norma introdotta dal governo Monti, pur prevedendo l´obbligo, non colpiva la condotta inerte o omissiva con l´irrogazione di una sanzione amministrativa.
«Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa», ha annotato stesso Consiglio di stato. Con la circolare n. 10-C-2014, peraltro, il Consiglio nazionale forense come detto aveva individuato come conseguenza dell´assenza di Pos «la fattispecie della mora del creditore, che come noto non libera il debitore dall´obbligazione».
La legge di stabilità 2016 aveva poi -come correttamente ricostruito in un articolo pubblicato su Italia Oggi nella giornata di ieri, la normativa, rinviando a un altro decreto del Mise la disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni ma senza indicare però, si legge nel parere, «criteri e limiti specifici quali importo minimo massimo, indicazione dell´autorità competente a irrogare la sanzione, procedure applicabili».
"Tale circostanza è rilevata nella relazione di accompagnamento dallo stesso ministero. Il quale, piuttosto che introdurre con un regolamento secondario nuove sanzioni (passibili di incostituzionalità), ha ritenuto «di fare riferimento a quanto disposto dall´ordinamento nazionale vigente e nello specifico dall´articolo 693 del codice penale». La soluzione proposta è quindi quella di assimilare chi non installa il Pos a chi si rifiuta di accettare denaro contante in corso di validità. Condotta punita appunto con una sanzione di 30 euro. Il tentativo del Mise di schivare i dubbi di costituzionalità, «pur certamente apprezzabili», a giudizio dei magistrati amministrativi non risolvono però la carenza della legge primaria. «L´obiettivo di un´efficace lotta al riciclaggio, all´evasione e all´elusione fiscale», recita il parere redatto dal consigliere Saverio Capolupo, «deve necessariamente essere conseguito con l´adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l´aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell´ordinamento giuridico».
L´attuale articolo 15, comma 4 del dl n. 179/2012, invece, «non è rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale». Anche l´individuazione per analogia di una sanzione già esistente (invece che l´introduzione di una nuova) «configura una precisa e insuperabile violazione del principio della riserva di legge». In conclusione, la sezione consultiva per gli atti normativi richiede al Mise una relazione aggiuntiva che individui «le soluzioni ritenute possibili per superare gli evidenziati profili di incostituzionalità della legge delega».