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Chiusura di un terrazzo: occorre il permesso per costruire

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Con la sentenza n. 4046 dello scorso 14 giugno, la VI sezione del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si intimava il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della chiusura di un terrazzo realizzato, in assenza di valido titolo edilizio, con una parete in blocchi di muratura.

Si è difatti rilevato che "la chiusura di un terrazzo integra l'edificazione di nuovo volume, con conseguente sottoposizione al regime del permesso di costruire".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Bacoli emanava una ordinanza con cui ingiungeva il ripristino delle opere abusive realizzate all'interno di un terrazzo privato.

In particolare, veniva contestata al proprietario la chiusura, in assenza di valido titolo edilizio, di un terrazzo, mediante la realizzazione di una parete in blocchi di muratura, munita di finestra completa di infisso in alluminio.

Ricorrendo al Tar, il proprietario impugnava il prefato provvedimento, deducendo sia l'erroneità dei presupposti alla base della determinazione adottata dall'ente sia l'inapplicabilità del regime abilitativo del permesso di costruire, e, quindi, della sanzione demolitoria. 

 In particolare, il ricorrente rilevava come l'intervento realizzato si estrinsecava in un piccolo adeguamento igienico sanitario, non necessitante del permesso di costruire, tenuto conto del carattere pertinenziale dell'opera, integrante mero volume tecnico, e della esigua consistenza; di conseguenza, secondo l'uomo, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare, al più, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, trattandosi di un intervento ricadente nella manutenzione straordinaria ovvero nella ristrutturazione con riconducibilità al regime della D.I.A..

Il Tar non condivide tale censura del ricorrente.

Il Collegio esclude che l'opera contestata possa qualificarsi quale volume tecnico: per volume tecnico, difatti, deve intendersi esclusivamente un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

 In relazione all'asserita necessità di un titolo edilizio, il Tar ricorda che, per giurisprudenza consolidata, la chiusura di un terrazzo integra l'edificazione di nuovo volume, con conseguente sottoposizione al regime del permesso di costruire.

Va, difatti, escluso che la trasformazione del terrazzo costituisca una «pertinenza» in senso urbanistico; in conseguenza della chiusura dello stesso viene realizzato un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come l'opera realizzata costituisca un intervento di nuova edificazione, essendo stato creato, attraverso la chiusura di un preesistente terrazzo, un ampliamento dell'immobile, rilevante sul piano della volumetria e della superfice oltre che incidente sul carico urbanistico ed anche sul prospetto.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso.

 

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