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Chiusura di un pergolato in legno con teli plastificati: occorre il permesso di costruire

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Con la sentenza n. 585 dello scorso 12 ottobre, il Tar Marche, prima sezione, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si ordinava la demolizione di un nuovo volume utilizzato – in assenza di permesso di costruire – come sala ristorante ed ottenuto con la chiusura, attraverso teli plastificati, di un pergolato in legno.

Il Tar ha difatti evidenziato come la chiusura laterale del pergolato, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, avrebbe reso la struttura utilizzabile per tutto l'arco dell'anno, e non solo per la stagione estiva, rendendola un'opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio e realizzabile previo rilascio del permesso di costruire. 

 Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Ancona emanava un provvedimento con cui ordinava, al titolare di un bar-ristorante, la demolizione di un nuovo volume utilizzato come sala ristorante ed ottenuto con la chiusura, attraverso teli plastificati, di un pergolato in legno.

Il Comune contestava, infatti, le opere eseguite, ritenendole tutte soggette a permesso a costruire.

Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento e chiederne l'annullamento, il titolare dell'attività di ristorazione eccepiva violazione di legge ed eccesso di potere, asserendo come il contestato abuso edilizio non costituiva aumento volumetrico della struttura, trattandosi di strutture facilmente rimovibili che non consentivano la creazione di uno spazio stabile.

A sostegno della propria tesi, il ricorrente evidenziava come il precedente gestore del bar-ristorante, all'epoca concessionario del Comune, aveva realizzato un pergolato – di cui quelle strutture costituivano un mero completamento – che era stato regolarmente autorizzato al precedente gestore e mai oggetto di contestazione.

 Il Tar non condivide la posizione del ricorrente.

Il collegio evidenzia come, al precedente gestore, il pergolato venne autorizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva e come area di ristoro esterna.

Differentemente, il ricorrente, realizzando la chiusura laterale, aveva reso quell'opera non più temporanea: indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, infatti, quella struttura poteva essere utilizzata per tutto l'arco dell'anno (quindi anche prima e dopo la stagione estiva), così realizzando una stabile trasformazione del territorio che, in quanto tale, è realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire.

Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.

 

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