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Chiusa in ufficio e violentata, un anno e 10 mesi al direttore di centro ippico ma Cassazione annulla la sentenza

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Con la pronuncia n. 38014 dello scorso 13 settembre, la Cassazione – chiamata a esaminare la responsabilità penale di un uomo, accusato di sequestro di persona e violenza sessuale per aver costretto una ragazza a subire abusi sessuali dopo averla rinchiusa nel suo ufficio con la porta chiusa a chiave – ha accolto le difese dell'imputato secondo cui la condotta volta a chiudere a chiave la porta dell'ufficio con due mandate non aveva una rilevanza autonoma, in quanto immediatamente seguita dalle asserite violenze sessuali, realizzate dopo la chiusura della porta.

Si è difatti specificato che in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, direttore di un centro di equitazione, accusato del reato di violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di una ragazza che frequentava quel centro per diventare insegnante di equitazione. 

In particolare, l'uomo era incolpato per aver costretto la donna a subire atti sessuali, consistiti nell'accarezzarle il viso, il corpo e le parti intime, nel baciarla in bocca, nel leccarle il viso e il collo, nel prenderle la mano e nel chiederle di toccargli l'organo sessuale; inoltre, al fine di commettere il predetto reato di violenza sessuale, l'imputato chiudeva a chiave con due mandate la porta della stanza dove convocava la ragazza e, mettendosi la chiave in tasca, la privava della libertà personale.

Per tali fatti, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di sequestro di persona, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, e condannava l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in ordine al reato di violenza sessuale.

Ricorrendo in Cassazione, l'uomo si doleva per l'erronea applicazione dell'art. 605 c.p., osservando che il reato di sequestro di persona contestatogli doveva ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 609 bis c.p..

A detta dell'uomo, infatti, la condotta volta a chiudere a chiave la porta dell'ufficio con due mandate non aveva una rilevanza autonoma, in quanto immediatamente seguita dalle asserite violenze sessuali, realizzate dopo la chiusura della porta; ne derivava, stante la contemporaneità delle condotte, che il sequestro di persona fosse assorbito nella successiva condotta ex art. 609 bis c.p..

La Cassazione condivide le tesi difensive dell'imputato.

In punto di diritto la Corte premette che in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale.

Con specifico riferimento al caso di specie, stante la sostanziale concomitanza tra sequestro e abusi sessuali, il reato di sequestro di persona è da ritenersi assorbito.

Dall'istruttoria dibattimentale era, infatti, emerso che l'imputato, prima di rendersi protagonista degli approcci sessuali in danno della ragazza, la convocava nel suo ufficio, chiudendo la porta a chiave, in modo impedire alla persona offesa di allontanarsi dalla stanza: tale comportamento, sebbeneastrattamente idoneo a integrare la fattispecie di cui all'art. 605 c.p., stante l'avvenuta privazione della libertà subita dalla persona offesa, risulta tuttavia destinato a essere assorbito nella successiva e più grave condotta di violenza sessuale.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata. 

 

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