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Con la sentenza n. 21234 depositata lo scorso 9 agosto in tema di assegno divorzile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di un uomo, top-manager con redditi molto elevati secondo, che si doleva per l' assegno, pari ad euro 20.000,00, che i giudici territoriali avevano assegnato all'ex moglie sul presupposto della bassa incidenza percentuale che tale importo avrebbe avuto sul bilancio del marito .
Si è difatti precisato che lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, posto che non trova alcuna giustificazione l'idea che il coniuge più ricco sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, i giudici di merito pronunciavano lo scioglimento del matrimonio di una coppia, coniugati per venti anni, ponendo a carico del marito il pagamento di un assegno divorzile mensile di 20.000,00 Euro in favore dell'ex moglie.
In particolare, la Corte di appello di Genova riteneva questo importo congruo per consentire alla donna di condurre un'esistenza dignitosa, posto che – mentre il marito era un top-manager e titolare di redditi estremamente elevati (sui quali l'incidenza dell' assegno era del tutto irrisoria) – la donna aveva abbandonato il lavoro di igienista dentale per dedicarsi alla famiglia e, al momento della pronuncia di divorzio, non poteva agevolmente riprenderlo né trovare una utile collocazione nel mondo del lavoro, in considerazione della sua età (55 anni) e delle sue non buone condizioni di salute.
Ricorrendo in Cassazione, l'uomo censurava la decisione della Corte di merito per aver stabilito l'importo dell'assegno facendo applicazione del criterio del "tenore di vita", così presupponendo che la finalità dell'assegno divorzile fosse quello di mantenere il tendenziale tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
In seconda istanza, il ricorrente eccepiva come la Corte aveva determinato l'assegno avendo riguardo alla posizione del coniuge obbligato anziché a quella del coniuge richiedente l'assegno, così utilizzando un parametro sfornito di supporto normativo (quello della percentuale, ritenuta modesta, di incidenza dell'assegno sul complessivo ammontare dei redditi dell'obbligato), senza valutare lo scarso contributo personale e patrimoniale dato dalla consorte al rapporto matrimoniale.
Da ultimo, la difesa del marito censurava la sentenza per aver concentrato l'attenzione soltanto sui propri redditi, omettendo di valutare il profilo dell'indipendenza economica della moglie e se fosse impossibilitata a condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
I Supremi Giudici ricordano, infatti, che con il noto arresto delle Sezioni Unite del 2018 (pronuncia n. 18287/2018), si è confermato che l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale, che può anche concorrere con una funzione compensativa-perequativa, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale.
In particolare, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda ( elementi necessari per la ricostituzione del tenore di vita matrimoniale) non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, posto che non trova alcuna giustificazione - neanche alla luce della solidarietà post-coniugale – l'idea che il coniuge più ricco sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi; tale esigenza era, piuttosto, da rispettarsi nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
Con specifico riferimento al caso di specie la sentenza impugnata – concentrando l'attenzione sui soli redditi del marito, omettendo di valutare la possibilità per la moglie di rendersi autosufficiente e ignorando quale fosse stato il contributo della donna nella vita coniugale – si è posta in netto contrasto con i principi che regolano la materia, come forgiati nella richiamata giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione dell'ormai superato parametro della conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Da ultimo gli Ermellini precisano che esula da qualsiasi finalità di tipo compensativo una quantificazione dell'assegno parametrata, come nel caso di specie, sulla percentuale dei redditi del coniuge più abbiente, senza tener conto del contributo personale dato alla specie formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge e alle esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
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