Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione: diagnosi tardiva, radiologo non responsabile, non tenuto a suggerire approfondimenti

Il radiologo che effettua la mammografia non è responsabile della tardiva diagnosi di tumore al seno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza n. 10158 del 2018, ripresa da Adn kronos. Secondo i giudici, lo specialista "è tenuto solo a eseguire l´esame diagnostico e a darne una corretta lettura, ma non a consigliare lo svolgimento di esami o a richiedere il consulto di altri specialisti" ai quali invece si sarebbe dovuta rivolgere la paziente per una completa valutazione clinica.
La vicenda vedeva coinvolti due radiologi che avevano visitato la paziente, poi sottoposta a una operazione per la rimozione di un tumore al seno. Dai primi due esami eseguiti dagli specialisti emergevano microcalcificazioni benigne e i due sanitari si erano attenuti alle linee guida internazionali che prevedono un ´follow up´ mammografico da effettuarsi in tempi brevi (e non indagini invasive come la biopsia) e avevano consigliato alla donna di sottoporsi a controlli ravvicinati. Secondo la richiesta della paziente, i due medici "dovevano essere condannati a risarcirle i danni derivati dalla tardiva diagnosi della patologia a sua volta conseguita alla mancata esecuzione di approfondimenti assolutamente necessari e ineludibili ai fini di una diagnosi senologica corretta ed esaustiva".
A portare la vicenda davanti la Cassazione sono stati gli eredi della paziente deceduta durante l´iter processuale. Ma per gli Ermellini, "non era passabile di censure la condotta dei sanitari, trattandosi di medici radiologi e, dunque, non clinici e neppure chirurghi, i quali di certo non potevano sostituirsi a questi ultimi non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente". Nell´ordinanza appare evidente "come l´esame mammografico non fosse da solo sufficiente alla formulazione di una diagnosi senologica corretta e a questo avrebbe dovuto precedere o seguire la valutazione clinica da parte dello specialista (senologo od oncologo) - precisa la Cassazione - al quale, nel caso di specie, la signora aveva ritenuto di non doversi rivolgere, anche se ciò avrebbe probabilmente consentito una diagnosi più precoce del tumore".
Essi - riportiamo testualmente il passaggio determinante della pronuncia - "erano radiologi, chiamati ad eseguire la mammografia e a darne
corretta lettura, e non rientrava nei loro compiti suggerire lo
svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri
specialisti, di talché la mancata esecuzione dell´approfondimento
diagnostico, che era stato consigliato alla paziente nel certificato
medico 2/12/1987, non poteva essere imputato loro (intervenuti oltre 10 anni dopo (...); in assenza di uno specifico comprovato addebito colposo, elevabile nei confronti dei medici radiologi, perde rilievo la disamina della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dagli stessi tenuti e l´evento letale poi purtroppo verificatosi".
Da qui il rigetto.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Peculato: SC precisa termini dell´accordo criminos...
Da oggi astensione, penalisti protestano contro la...

Cerca nel sito