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Cassa forense e la convenzione con Brokeritaly per la rc professionale

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Convenzione con Borkeritaly

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile (rc) professionale incombe su tutti gli avvocati. Gli organi istituzionali hanno stipulato diverse convenzioni con le compagnie assicurative o con società di consulenza assicurativa al fine di consentire ai professionisti l'adempimento di tale obbligo attraverso polizze rc professionale con un premio studiato ad hoc a seconda delle esigenze degli assicurati e nel rispetto delle condizioni essenziali e dei massimali minimi stabiliti dal Decreto ministeriale del 22 settembre 2016, quali:

  • la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
  • la copertura della responsabilità per qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;
  • la copertura della responsabilità dell'avvocato per colpa grave;
  • la copertura della responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. Tra i terzi non sono compresi i collaboratori e i familiari dell'assicurato;
  • la retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale della copertura per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
  • l'esclusione del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

A tal proposito e, nell'ambito delle iniziative a sostegno degli iscritti, Cassa forense ha stipulato, da ultimo, una convenzione con la società di consulenza assicurativa italiana Brokeritaly affinché quest'ultima, a sua volta, strutturasse in esclusiva per gli aderenti all'Ente previdenziale una convenzione per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale. La proposta di Brokeritaly nasce dal connubio con i Lloyd's e ha ad oggetto un polizza adeguata a quanto stabilito dall'innanzi detto Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.

Vediamo cosa prevede questa convenzione.

La copertura assicurativa e le garanzie

La polizza in questione prevede:

  • un premio minimo di € 135,00 per un massimale di € 500.000,00;
  • la copertura anche di attività quali custode giudiziario, arbitro, mediatore, procedure esecutive immobiliari, patrocinatore stragiudiziale, perito del tribunale, amministratore di condominio, amministratore di sostegno, gestore della crisi da sovraindebitamento;
  • la possibilità di estensione della copertura alle attività di Sindaco, Membro ODV, Membro CDA, DPO;
  • franchigie che variano a seconda del fatturato e fissate nei seguenti importi: € 300,00, € 400,00 ed € 1.000,00;
  • la possibilità di sottoscrivere la polizza attraverso firma digitale;
  • la retroattività illimitata della copertura;
  • l'ultrattività della copertura, nei successivi dieci anni dalla scadenza dell'assicurazione, per le richieste di risarcimento danni pervenute all'ex assicurato per le attività svolte durante il periodo di assicurazione indicato nella polizza e durante il periodo di retroattività;
  • l'assenza di tacito rinnovo;
  • l'operatività della copertura anche in caso di responsabilità solidale;
  • il divieto di recesso da parte dell'assicuratore in caso di sinistro.

Maggiori informazioni sono reperibili su http://convenzioni.cassaforense.it/servizi-bancari-e-assicurativi/assicurazioni/rc-professionale-e-infortuni/brokeritaly o contattando il numero telefonico 06/58333396 che Brokeritaly ha dedicato in esclusiva agli iscritti della Cassa Forense. 

 

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