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Con la sentenza n. 198 dello scorso 14 marzo, la sezione I del Tar Liguria, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione per la costruzione, in assenza del preventivo rilascio di un permesso di costruire, di un capannone.
Respingendo la tesi del proprietario che, allegando due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, intendeva dimostrare che il capannone era stato costruito prima del 1967, il Collegio ha ricordato che "nel processo amministrativo, non può riconoscersi alcun valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive, in quanto esse si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all'art. 63, co. 3, c.p.a. e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di alcuni provvedimenti con cui veniva prima intimata la sospensione dei lavori e poi irrogata la sanzione della demolizione di un capannone in struttura lignea con tamponature metalliche tettoia, costruito in assenza di titolo edilizio.
Il capannone era stata costruito dal proprietario di un compendio immobiliare; in occasione di un sopralluogo in detto compendio immobiliare da parte di agenti della Polizia locale al fine di verificare lo stato di realizzazione di alcuni interventi sulla suddetta proprietà, gli agenti accertavano la realizzazione sine titulo del capannone e, conseguentemente, si stigmatizzava l'abuso con una ordinanza demolitiva adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'area chiedeva l'annullamento dell'ordinanza, sostenendo come il manufatto fosse regolare in quanto preesistente all'anno 1967, così come gli altri lavori realizzati altro non erano se non interventi di manutenzione.
A tal fine, per dimostrare che il capannone fosse preesistente all'anno 1967, il ricorrente depositava una fotografia aerea e produceva due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
Il Collegio rileva come, secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul privato l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile privo di titolo.
Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che, nel processo amministrativo, non può riconoscersi alcun valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive, in quanto esse si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all'art. 63, co. 3, c.p.a. e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come la documentazione prodotta non fosse dirimente, in quanto le foto risalivano all'anno 2003 e, inoltre, non solo non vi erano elementi che supportassero le dichiarazioni rese, ma piuttosto vi erano diversi elementi che militavano in senso opposto.
Difatti, la relazione tecnica allegata alla SCIA presentata dal ricorrente non faceva menzione di alcuna costruzione, la documentazione fotografica e la mappa allegate alla SCIA non rappresentavano alcun capannone, né dello stesso si faceva menzione negli atti di compravendita del terreno.
Alla luce di tanto il Collegio ha ritenuto che il capannone fosse abusivo, non avendo il ricorrente dimostrato che l'opera era stata realizzata prima del 1967 ed essendovi anzi elementi in senso contrario.
Pertanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
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