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Con ordinanza n.25424 del 26/08/2022 la Corte di Cassazione 6° sezione, ha affrontato il tema dell'onere della prova e in particolare della necessità o dell'affievolimento della probatio diabolica ai fini della vittoria giudiziaria del rivendicante. (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.
I fatti di causa
Gli attori hanno acquistato un fondo, che l'alienante aveva già concesso in conduzione. Conseguentemente gli attori hanno citato i conduttori del fondo dinanzi al Tribunale al fine ottenerne la condanna al rilascio del fondo. Questi ultimi, costituitisi in giudizio, hanno contestato l'esistenza di un rapporto agrario ed hanno invocato in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale del fondo in loro favore.
Il Tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in giudizio dell'alienante, ha rigettato la domanda principale accogliendo la riconvenzionale di usucapione.
L'alienante chiamata in causa ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello, la quale l'ha accolto, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione e accogliendo quella principale di rivendicazione. Parte soccombente ha proposto ricorso per la cassazione denunciando in particolare
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale ossia che
Al riguardo la Corte ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:
1)"la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante."
2)«Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865/2021 richiamata).
Nel caso di specie, secondo la Corte di cassazione, la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che dagli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito, sia risultato provato che gli odierni ricorrenti hanno iniziato la loro relazione con il fondo in virtù di un rapporto agrario e non hanno posto alcun atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso; mentre l'alienante ha dimostrato di essersi recata sul fondo, sia pure sporadicamente e di aver posto in essere una condotta che esclude un possesso uti dominus in capo ai ricorrenti.
Per questi motivi la Suprema Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.