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Avvocati. Regole per la pattuizione del compenso giudiziale e stragiudiziale

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 Inquadramento normativo: art.13 L. n. 247/12, d.m. 55/2014, d.m. n.147/2022

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/, https://www.giustizia-amministrativa.it/)

Libertà della pattuizione del compenso

La legge n. 247/12 prevede che "La pattuizione dei compensi è libera". In materia ci si è chiesti se possa essere pattuito un compenso in percentuale sul valore complessivo della pratica o dell'affare e se nella pattuizione relativa al compenso si possa prevedere che il compenso non sia dovuto qualora il cliente non raggiunga un determinato risultato.

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che, fermo restando il divieto del patto di quota lite previsto dall'art. 13, comma 4 L. n.247/12, la pattuizione del compenso in percentuale sul valore dell'affare è prevista dall'articolo 13, comma 3 L. n. 247/12, a norma del quale: "è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" (Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 57).

A parere del Consiglio nell'ambito della libertà di pattuizione del compenso può ritenersi ricompresa anche l'ipotesi in cui l'avvocato e il suo assistito pattuiscano che il compenso non sia dovuto qualora il cliente non raggiunga un determinato risultato, con la precisazione che in tal caso è necessaria una valutazione particolarmente attenta del rispetto della disciplina di cui all'articolo 13-bis con riguardo a clausole vessatorie e del principio dell'equo compenso, ove ne ricorrano i presupposti.

Legittimità della pattuizione del palmario

Dubbi sono stati sollevati in relazione alla possibilità di considerare legittima la pattuizione del cd. palmario e, in particolare circa la possibilità di aggiungere il palmario medesimo al compenso previsto dai parametri ministeriali. A questo proposito il Consiglio ha ritenuto che persista la possibilità di pattuire "maggiorazioni" sul compenso a titolo di palmario. Infatti a parere del Consiglio determinare il compenso prevedendo anche la possibilità di maggiorazioni a titolo di palmario rientra nell'ambito delle possibilità consentite dalla disposizione di cui all'art.13 L.n.247/12, sempre fermo restando il divieto del patto di quota lite (Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 4 febbraio 2022).

Determinazione del compenso per attività giudiziali e stragiudiziali a seguito del d.m. n.147/2022

Per quanto riguarda la determinazione del compenso per attività stragiudiziali qualora l'avvocato abbia raggiunto una transazione o una conciliazione giudiziale il Consiglio ha richiamato la nuova disciplina prevista dal d. m. n.147/2022. Questo decreto, modificando il comma 6 dell'art. 4 d.m. 55/2014, ha stabilito che "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta" (Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 52). Già nel parere espresso dal Consiglio di Stato relativo allo schema di d.m. recante modifiche al d.m. n. 55/2014, il collegio

  • aveva rilevato che il decreto, intervenendo sugli articoli 18, 19, 20 e 22 del d.m. n. 55/2014 ha introdotto una deroga al criterio dell'onnicomprensività dei parametri previsti dalla relativa tabella se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata. In particolare, a norma del novellato art.18 relativo ai compensi per attività stragiudiziale "I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte".
  • aveva condiviso la finalità del decreto di "ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense, perseguita anche dal C.N.F. nella proposta di cui alla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022".

Questa finalità è stata perseguita attraverso la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono le parole "di regola" e attraverso la previsione dell'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, in luogo delle precedenti percentuali diversificate (cfr. art. 4 comma 1 del d.m.).

Ciò comporta, a parere del Collegio, che "laddove il giudice ritenga che non ricorrano i presupposti per applicare i valori medi delle tabelle, egli sarebbe tenuto a motivare l'apprezzamento discrezionale in forza del quale, considerate le peculiarità di ogni procedimento, viene comunque data concreta attuazione alla previsione secondo cui la liquidazione deve tener conto "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate" (Consiglio di Stato, parere n. 413 del 2022).

 

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