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Prescrizione presuntiva: non rilievo d’ufficio, anche se il debitore è lo Stato

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Con l'ordinanza n. 41774 dello scorso 28 dicembre in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che, in relazione ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, l'eccezione della prescrizione presuntiva possa essere rilevata d'ufficio.

Si è difatti specificato che "anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice, senza che la natura pubblica del debitore incida su tale regola".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico di difensore di fiducia svolto a favore di una donna ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile.

Il Tribunale di Bari, con decreto, respingeva la domanda di liquidazione dei compensi. 

A seguito di opposizione, il Tribunale di Bari, con ordinanza, confermava il decreto impugnato, ritenendo corretto il rilievo d'ufficio della prescrizione presuntiva, avendo il legale agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva.

L'avvocato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione eccependo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2938 e 2697 del codice civile, per aver il Tribunale rilevato d'ufficio l'istituto della prescrizione presuntiva, in assenza della necessaria eccezione di parte.

Secondo il ricorrente tale soluzione era da ritenersi del tutto incompatibile con l'articolo 2938 c.c., che qualifica la prescrizione come eccezione in senso stretto, con una disposizione ritenuta applicabile anche alla prescrizione presuntiva.

La difesa del legale evidenziava, quindi, come la prescrizione non si atteggiasse come fatto costitutivo del credito ma come un successivo fatto estintivo, il cui rilievo è rimesso al monopolio del convenuto.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate. 

La Corte ricorda che, per consolidata giurisprudenza, anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice.

La natura pubblica del debitore non appare, difatti, idonea ad incidere su tale regola, né ci sono dubbi sulla sua applicazione nei procedimenti di liquidazione, ben potendo il debitore, inizialmente non partecipe del surriferito procedimento, dedurre l'eccezione di prescrizione tramite il rimedio dell'opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a sua conoscenza per l'esecuzione.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte evidenzia come – pur essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, – l'eccezione di prescrizione doveva essere dedotta dal debitore.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato. 

 

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