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Avvocati: quando opera la prescrizione presuntiva del credito professionale?

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La prescrizione presuntiva non trova applicazione per i rapporti scaturenti da contratti redatti in forma scritta. Con riguardo alla prescrizione del credito degli avvocati, non può configurarsi contratto redatto in forma scritta la procura "ad litem", essendo, quest'ultima, negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, che va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17133 del 26 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è un avvocato che ha convocato in giudizio la sua cliente per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del compenso, dovuto in ragione dello svolgimento dell'attività professionale svolta nell'interesse della convenuta stessa. È accaduto che, in primo grado, la sua domanda è stata accolta in quanto il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva ex adverso formulata. In secondo grado, la decisione del Giudice di prime cure è stata riformata in sfavore del ricorrente. In buona sostanza, il Giudice d'appello ha richiamato i principi alla base dell'istituto della prescrizione presuntiva. 

Nella fattispecie, la convenuta non ha negato l'esistenza del rapporto professionale, ma si è fin dall'inizio limitata ad allegare di aver adempiuto alla prestazione richiesta, condotta questa compatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.

Il caso, così, è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Il ricorrente ritiene che il Giudice d'appello ha errato, tra l'altro, in quanto con riferimento all'art. 2956 c.c., e quindi alla prescrizione del credito professionale, non ha tenuto conto del fatto che la predetta norma non trova applicazione per i rapporti scaturenti da contratti redatti in forma scritta. In buona sostanza, a dir del ricorrente, non è stata presa in considerazione la circostanza secondo la quale la convenuta ha officiato il ricorrente stesso della propria difesa con dei mandati in forma scritta. Detta circostanza escluderebbe l'applicazione della prescrizione de qua.

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione. Ma vediamo le motivazioni.

I Giudici di legittimità, innanzitutto, richiamano l'orientamento della giurisprudenza (Cass., n. 11145/2012), secondo cui le prescrizioni presuntive trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. 

Ciò premesso, occorre far rilevare che il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. Questo principio è stato confermato da altro recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10379/2018; Cass. n. 29875/2019). Infatti non è possibile sovrapporre la procura al mandato, e trasferire a questo il formalismo di quella. Se così si procedesse, come propone il ricorrente:

  • si verrebbe a estromettere ogni prestazione forense giudiziale dal perimetro applicativo della prescrizione presuntiva, istituto che, notoriamente, postula l'informalità del rapporto generatore del credito;
  • si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 2957, comma 2, c.c., il quale, stabilendo che «per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite», ammette inequivocabilmente la prescrizione presuntiva del credito forense da prestazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

 

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