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Con l'ordinanza n. 17071 dello scorso 16 giugno in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso il diritto di un professionista di vedersi corrispondere gli onorari maturati per alcuni incarichi oramai prescritti, per non aver il legale fornito la prova, tramite il deferimento del giuramento decisorio, del mancato pagamento delle proprie competenze.
Si è difatti specificato che "In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso – pari ad euro 32.926,89 – per le prestazioni professionali prestate a favore di una cliente.
Ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Parma, la cliente proponeva opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c., in relazione ad una delle pratiche seguite dal procuratore.
Il Tribunale di Parma accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, in quanto il creditore non aveva, nel corso del giudizio, deferito il giuramento decisorio al fine di dimostrare il mancato pagamento dei propri onorari.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto configurabile la prescrizione di cui all'art. 2956 c.c..
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.
La Corte ricorda che la prescrizione presuntiva non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum -pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria- che il debito sia stato pagato.
Ne deriva che, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata correttamente aveva rilevato che, in relazione ad alcuni degli incarichi professionali svolti dal legale, fosse intervenuta la prescrizione presuntiva, a fronte della quale il professionista, nel corso del giudizio di merito, non aveva deferito il giuramento decisorio, né aveva dimostrato l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
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