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La minaccia di azioni nei confronti della controparte tra esigenze di difesa e rispetto della libertà di determinazione della controparte
L'avvocato nel corso dell'esercizio della sua professione, agendo al fine di soddisfare le esigenze di difesa del suo assistito, può rivolgere intimazioni ad adempiere alle controparti, anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie.
Ma qual è il limite, oltrepassato il quale, tali intimazioni si trasformano in un comportamento deontologicamente scorretto?
L'art. 65 del codice deontologico forense [1] detta una disciplina finalizzata a contemperare «le esigenze di difesa dell'assistito con il rispetto della libertà di determinazione della controparte»(CNF, n. 171/2013). In buona sostanza il diritto/dovere di difesa non può essere illimitato e il suo esercizio deve rispettare:
Non devono, infatti, essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all'azione il cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario (CNF, n. 171/2013).
La minaccia di azioni nei confronti della controparte nella prassi
È stato ritenuto che:
In punto, si fa rilevare che è stato sottoposto a procedimento disciplinare il professionista che ha invitato «il collega di controparte a transigere sul proprio compenso attraverso la riduzione delle sue pretese economiche azionate in via monitoria, giacché altrimenti avrebbe presentato non meglio precisati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Economia e all'Ordine degli Avvocati». In tali casi è evidente il superamento dei limiti posti alla base del corretto agire, con l'ovvia conseguenza della sazionabilità di un siffatto comportamento. Sanzionabilità, questa, dalla quale l'avvocato non potrà sottrarsi sostenendo, a propria discolpa, di aver agito quale "semplice ambasciatore" del cliente (CNF, n. 221/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37089);
Note
Art. 65 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. 2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. 3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.