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Avvocati: in quale sanzione incorrono se mancano di corrispondere i contributi annuali al COA?

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Il dovere di corresponsione dei contributi annuali al COA, la violazione e la natura dei contributi

Tra i doveri dell'avvocato ritroviamo quello di versare il contributo annuale in favore del Consiglio dell'Ordine di appartenenza (COA). La mancata corresponsione comporta la sospensione dall'esercizio della professione forense [1] a tempo indeterminato, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione. Il provvedimento di sospensione:

  • non ha natura disciplinare sebbene sia adottata secondo le forme del procedimento disciplinare;
  • «è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo – correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari» (CNF, n, 140/2017).

Ma che natura ha detto contributo?

Il contributo in esame ha natura tributaria. 

Ciononostante «la questione concernente l'incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione non è una controversia che va risolta devolvendola alla giurisdizione del giudice tributario». Infatti in tali casi detta questione:

  • rileva sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per esercitare la professione;
  • non concerne la legittimità della pretesa del pagamento del contributo.

Il contributo in esame, infatti, è previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell'iscrizione all'albo. Ne consegue che, in queste ipotesi, sussiste la competenza dei Consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, la competenza del Consiglio nazionale forense (CNF, n.168/2018).

La natura della delibera di sospensione e lo ius postulandi dell'incolpato

Come detto, avendo la delibera di sospensione dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine di appartenenza natura amministrativa, non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all'incolpato di proporre personalmente ricorso al Consiglio nazionale forense (Cnf) anche senza iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (CNF, n. 158/2019). Ne discende che sarà illegittimo un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Cnf dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine. 

Un'illegittimità, questa, che non si pone in contrasto con il diritto di difesa dell'interessato dal momento che quest'ultimo potrà farsi assistere nel ricorso al Cnf da altro difensore, ferma restando la facoltà di comparire dinanzi al Consiglio e di interloquire personalmente (CNF, n, 140/2017).

Il dovere di corresponsione dei contributi annuali al COA nella prassi

È stato ritenuto che:

  • «la materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell'iscritto medesimo nei confronti dell'attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)» (CNF, n.168/2018);
  • la natura amministrativa della delibera di sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali esclude che l'incolpato possa essere cancellato d'ufficio dall'albo in caso di persistenza della morosità. E ciò in considerazione del fatto che tra le cause, tassative, in cui è ammessa la cancellazione d'ufficio, non è prevista l'ipotesi di mancato pagamento dei contributi. «Ne consegue che il COA potrà pronunciare la cancellazione dell'iscritto che ne faccia istanza [...], ovviamente riservandosi di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data della cancellazione» (CNF, parere n. 90/2017).


Note

[1] Art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012:

«[...] Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento» 

 

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