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Avvocati e bonus aprile 2020: i chiarimenti del Governo in merito alla platea dei beneficiari

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Chi potrà ottenere il bonus per il mese di aprile?

I dubbi destati dal D.L. n. 34/2020, cosiddetto decreto rilancio, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», sembrano essere stati dissolti con il decreto interministeriale firmato lo scorso 29 maggio. In buona sostanza, il decreto rilancio:

  • da un lato all'art. 78 ha previsto, a sostegno della categoria di professionisti iscritti agli enti previdenziali privati, tra i quali rientrano gli avvocati, un'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
  • dall'altro, al successivo art. 86, ha stabilito che l'indennità suddetta i) non è cumulabile con le altre previste dal decreto; ii) non è cumulabile con quella erogata a marzo; iii) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Questa contraddizione (con particolare riferimento alla cumulabilità con l'indennità erogata a marzo), sottolineata anche da Cassa forense, andava chiarita e secondo l'ente previdenziale innanzi indicato, sarebbe stata necessaria anche l'emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale al fine di chiarire:

  • «la platea dei soggetti interessati;
  • i limiti di reddito;
  • le modalità di presentazione della domanda e criteri per la graduatoria».

Orbene il decreto interministeriale su menzionato, firmato lo scorso 29 maggio ha chiarito quali sono i beneficiari del bonus per il mese di aprile 2020 e precisamente i professionisti:

  • iscritti al 23 febbraio 2020 agli enti previdenziali obbligatori privati che attestino di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore ai 50 mila euro. Sono ricompresi tra questi anche i professionisti che hanno percepito già l'indennità per il mese di marzo. Per questi ultimi l'erogazione sarà effettuata in via automatica, senza presentazione di nuova domanda;
  • che non sono percettori i) delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ii) del reddito di cittadinanza e iii) del reddito di emergenza;
  • che hanno chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero che hanno subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. La riduzione in questione non riguarda i professionisti iscritti agli enti previdenziali obbligatori nel corso degli anni 2019-2020;
  • che non sono titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • che non sono titolari di pensione.

Modalità di presentazione delle domande

I professionisti che non hanno presentato l'istanza per ottenere il bonus di marzo, devono inoltrare la richiesta dell'indennità in questione agli enti previdenziali cui sono iscritti. La domanda va presentata solo a un ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La Cassa forense in un comunicato del 5 giugno, ha chiarito che l'istanza potrà essere presentata «esclusivamente con modalità telematica, attraverso l'apposita procedura che sarà attivata, nell'area riservata del sito Internet dell'Ente, nel corso della giornata dell'8 giungo 2020 [...] e fino alle 24:00 dell'8 luglio 2020». La graduatoria relativa alle nuove domande verrà formata in base all'ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti. L'istanza andrà presentata compilando un format all'uopo predisposto con l'indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia con riferimento al reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia con riguardo al reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro. Tale format andrà compilato in ogni sua parte e dovrà recare anche l'indicazione delle coordinate bancarie o postali relative al conto dove si vorrà ricevere l'accredito dell'indennità. La domanda, poi, andrà corredata di:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia del codice fiscale.

Non possono essere presentate istanze attraverso modalità diverse da quella telematica. E ciò a pena di inammissibilità. 

 

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