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Con l'ordinanza n. 651 dello scorso 14 gennaio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a quantificare l'importo spettante ad una donna quale assegno divorzile, ha statuito che la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
Nel corso del giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la Corte d'appello di Catania, comparate le condizioni economiche di due ex coniugi, poneva a carico del marito un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili, oltre al mantenimento dei figli minori fissato in euro 1000,00 mensili.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi: la donna aveva subito dall'aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con correlativa diminuzione dello stipendio in precedenza goduto, mentre l'ex marito godeva di una situazione più stabile e florida, avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare un immobile in cui viveva, accedendo ad un mutuo dopo la separazione personale dei coniugi.
Avverso la decisione ricorreva in Cassazione il marito, lamentando violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970.
Più nel dettaglio, l'uomo si doleva in quanto la Corte – nel comparare i redditi dei due coniugi – aveva valutato il reddito "lordo" da lui percepito, in luogo di quello netto: così facendo, non si erano considerate le poste passive sopportate, quali quelle rappresentate dalla rata mensile del mutuo per l'abitazione ove lo stesso viveva dopo la separazione, quelle per l'assegno dal medesimo corrisposte per il mantenimento dei due figli e le trattenute mensili subite per l'utilizzo di autovettura aziendale.
La Cassazione condivide i rilievi sollevati dal ricorrente.
In punto di diritto, gli Ermellini ricordano i recenti arresti della propria giurisprudenza in merito alla natura dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa: assistenziale in quanto il giudice è tenuto a effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; compensativa e perequativa in quanto si riconosce il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, così permettendogli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Compiute queste precisazioni, la Corte evidenzia come, venuto meno il vecchio criterio del tenore di vita coniugale, la Corte di merito ben ha proceduto ad effettuare una valutazione comparativa dei redditi percepiti dai due coniugi.
In tale valutazione, tuttavia, i dati messi in comparazione a fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi non erano omogenei, in quanto mentre per quanto riguarda il reddito della moglie si è fatto riferimento a quello netto, per il marito si è considerato il reddito lordo.
In particolare, in tale valutazione, pur avendo dato atto che l'ex marito si era accollato la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento, i giudici di Catania non hanno tenuto conto né di tale onere né di quello conseguente al versamento dell'assegno per il mantenimento dei due figli: così facendo, non si è considerato che la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
Di converso, la Corte di merito, considerando il reddito lordo percepito, ha omesso la doverosa valutazione dell'incidenza degli esborsi - non esigui rispetto allo stipendio percepito dal marito – sulla complessiva situazione economica del ricorrente, da porre a raffronto con quella della moglie: solo all'esito di un calcolo così fatto si potrebbe stabilire se, ed in quale misura, quest'ultima abbia diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
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