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Con l'ordinanza n. 2139 depositata lo scorso 25 gennaio, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato una sentenza di appello con la quale si era revocato un assegno divorzile ad una donna che aveva ospitato il suo attuale compagno per un periodo di circa dieci mesi, in attesa che si rendesse abitabile l'appartamento di quest'ultimo.
Si è difatti stabilito che l'obbligo alla corresponsione dell'assegno divorzile cessa nel caso in cui l'avente diritto dia vita ad una nuova famiglia di fatto, instaurando con altra persona un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un'effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Napoli – pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra una coppia di coniugi – poneva a carico del marito l'obbligo di versare, a favore della moglie, l'assegno divorzile.
La Corte di Appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione di primo grado, revocava l'obbligo dell'uomo di corrispondere l'assegno divorzile, in quanto alla stregua delle acquisite risultanze istruttorie era rimasto provato che la donna avesse instaurato un rapporto di convivenza con un terzo, provvisto di quei caratteri di stabilità e di reciprocità tali da rendere riconoscibile una famiglia di fatto anche secondo i dettami della legge n. 76/2016, con conseguente cessazione di ogni obbligo di contribuzione.
A sostegno di siffatta decisione, i giudici di secondo grado valorizzavano le dichiarazioni rese da un testimone, il quale aveva riferito dell'ospitalità data dalla donna al suo attuale compagno per un periodo di circa dieci mesi, in attesa che si rendesse abitabile l'appartamento di quest'ultimo
Ricorrendo in Cassazione, la donna si doleva per aver la sentenza d'appello riformato la decisione di primo grado nella parte in cui, pronunciando lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, aveva gravato l'ex marito dell'obbligo di corrisponderle l'assegno divorzile.
A tal fine la donna enunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 commi 6 e 7 della legge n. 898 del 1970, per aver la Corte di appello accolto l'avversario gravame sul ritenuto presupposto della convivenza da lei instaurata con un terzo: secondo la difesa della donna, infatti, il rapporto in questione non presentava alcuno dei requisiti per dar vita ad una famiglia di fatto ed era inconferente il richiamo alla legge n. 76 del 2016, facendo nella specie difetto il requisito basilare della reciproca assistenza morale e materiale.
La Cassazione condivide le tesi difensive della ricorrente.
In punto di diritto la Corte ricorda che l'obbligo alla corresponsione dell'assegno divorzile cessa nel caso in cui l'avente diritto dia vita ad una nuova famiglia di fatto, instaurando con altra persona un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un'effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la Corte distrettuale abbia reso una motivazione apparente, in quanto non ha tenuto conto dei contraddittori esiti registrati all'esito dell'istruttoria testimoniale, accordando preferenza alle dichiarazioni di un teste rispetto all'altro senza spiegare le ragioni di questa preferenza; la sentenza impugnata non ha, altresì, in alcun modo chiarito perché dalle circostanze riferite dal teste ritenuto maggiormente attendibile si potesse ricavare la prova dell'esistenza fra l'ex moglie e il nuovo compagno di un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un'effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tale da assumere i connotati della c.d. "famiglia di fatto".
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
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